Vittime del dovere equiparate: no alla pensione di reversibilità (Corte dei Conti Sez. I App. n. 198 del 12.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento, in capo a un militare deceduto in servizio, dello status di equiparato alle vittime del dovere ai sensi dell’art. 1, comma 564, legge n. 266/2005 non comporta il diritto dei superstiti allo speciale trattamento pensionistico di reversibilità previsto dall’art. 1897 cod. ord. mil. Quest’ultima disposizione, di carattere speciale e derogatorio, individua fattispecie tassative, coincidenti con quelle di cui alle lettere b), c) e d) dell’art. 1, comma 563, legge n. 266/2005, non estensibili in via analogica ai soggetti equiparati né alle ulteriori ipotesi del medesimo comma 563. Tra le due discipline speciali non è configurabile alcun reciproco rinvio, poiché il rinvio operato da una norma speciale conduce alle regole generali e non ad altre fattispecie particolari.

Il Fatto

La vedova e la figlia di un ufficiale della Marina Militare, deceduto in un incidente occorso durante un’esercitazione notturna, hanno chiesto il riconoscimento dello speciale trattamento pensionistico di reversibilità di cui all’art. 1897 cod. ord. mil., invocando la qualifica di equiparato alle vittime del dovere già accertata in capo al congiunto con sentenza del giudice del lavoro.

La Sezione giurisdizionale regionale aveva rigettato il ricorso, ritenendo la norma applicabile ai soli casi in essa contemplati, da considerarsi tassativi, e non estensibile alle diverse fattispecie del comma 564. Le eredi hanno proposto appello, prospettando un’interpretazione della disciplina fondata su una nozione unitaria di vittima del dovere, e riproponendo la questione di legittimità costituzionale già sollevata in prime cure.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo muovendo dall’art. 1, commi 562, 563 e 564, legge n. 266/2005, che individua le vittime del dovere e i soggetti equiparati in funzione della progressiva estensione dei benefici già previsti per le vittime della criminalità e del terrorismo, entro un limite di spesa definito. Richiama poi l’art. 1897, comma 1, cod. ord. mil., che riserva la pensione privilegiata in misura pari al trattamento di attività del congiunto al coniuge superstite e agli orfani degli ufficiali, sottufficiali e graduati caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico, di vigilanza a infrastrutture civili e militari ovvero in operazioni di soccorso.

Secondo la Corte, il riconoscimento giudiziale dello status di equiparato non determina automaticamente il diritto delle superstiti al trattamento di reversibilità. I benefici erogabili per effetto dell’equiparazione sono unicamente quelli indicati dal d.P.R. n. 243/2006, tra i quali non figura il beneficio pensionistico in questione. Il Collegio richiama il combinato disposto dell’art. 1, comma 1, lett. a), e dell’art. 4 del citato regolamento e sottolinea come la limitazione trovi fondamento nel tenore letterale delle norme e nel limite di spesa posto dalla fonte primaria e ribadito in quella secondaria.

Il Collegio conferma l’orientamento pregresso, dal quale non ravvisa motivo di discostarsi: la qualifica di vittima del dovere delineata dal legislatore del 2005 rileva esclusivamente nel contesto normativo in cui ha visto la luce, senza poter essere utilizzata al di fuori dei termini e delle modalità di attuazione previsti. La figura disciplinata dall’art. 1897 cod. ord. mil. è dunque meno ampia e non sovrapponibile a quella rilevante ai fini delle premialità della legge n. 266/2005. La norma codicistica, in quanto speciale e derogatoria rispetto all’ordinario regime previdenziale, necessita di un’espressa previsione normativa per l’estensione ad altre categorie di vittime del dovere.

Quanto alla giurisprudenza di legittimità invocata dalle appellanti, la Corte la ritiene non decisiva: essa attiene in gran parte al riparto di giurisdizione in materia di benefici assistenziali e a questioni relative a limitati benefici economici, diversi dal più ampio trattamento di reversibilità richiesto, per il quale solo il legislatore potrebbe intervenire con l’auspicata vis espansiva. La questione di legittimità costituzionale è reputata manifestamente infondata. L’appello è quindi rigettato, con conferma della sentenza di prime cure e condanna delle parti soccombenti alle spese legali.

Nota della Redazione

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