Responsabilità contabile dirigenti per ritardo cessione area e penale in project financing (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 338 del 31.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativo-contabile per le operazioni di partenariato pubblico-privato, il danno erariale collegato alle clausole convenzionali di accollo e di penale non si identifica con la mera previsione contrattuale, né con il rischio astratto da essa configurato, ma coincide con la perdita patrimoniale concretamente subita dall’ente al momento dell’esborso. La prescrizione quinquennale decorre pertanto dal momento in cui il danno diviene certo e attuale — ossia dai pagamenti eseguiti in sede concordataria — e non dall’adozione degli atti presupposti. Il principio della compensatio lucri cum damno opera solo se i vantaggi derivino direttamente dal medesimo fatto generatore del danno, con onere della prova a carico di chi lo invoca; non sono idonei i benefici riconducibili a eventi autonomi e sopravvenuti. Gli organi politici rispondono solo se siano il vero attore della malagestione; i dirigenti rispondono a titolo di dolo eventuale quando, consapevoli del rischio, omettono ogni iniziativa idonea a prevenirlo.

Il Fatto

La Procura regionale ha evocato in giudizio amministratori e dirigenti di un Comune, contestando un danno erariale connesso a un’operazione di project financing per la realizzazione e gestione del polo natatorio comunale. La convenzione, stipulata nel 2006, prevedeva all’art. 19 una penale giornaliera per il ritardo nella cessione dell’area e all’art. 21 una clausola di accollo, con surroga del Comune nei rapporti passivi della concessionaria in caso di insolvenza.

A fronte di un esborso complessivo di 5.620.000 euro sostenuto in sede concordataria e della maturazione della penale, il Requirente ha ritenuto responsabili i convenuti a vario titolo, in relazione al danno “da accollo” e al danno “da ritardo”. Tutti si sono costituiti, eccependo la nullità della citazione, la decadenza, la prescrizione, l’insussistenza del danno e l’applicabilità dell’esimente politica di cui all’art. 1, c. 1-ter, legge n. 20/1994.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge le eccezioni preliminari. Quanto alla dedotta nullità della citazione ex art. 87 c.g.c., si osserva che non è richiesta una pedissequa identità formale tra invito a dedurre e citazione, ma la sostanziale corrispondenza di petitum e causa petendi: nel caso di specie il nucleo della contestazione è rimasto invariato. Parimenti infondata è l’eccezione di decadenza ex art. 67, cc. 5 e 6, c.g.c., poiché ai fini della decorrenza dei termini rileva il perfezionamento oggettivo della notificazione dell’invito, non la conoscenza soggettiva.

Le eccezioni di prescrizione sono respinte. Il dies a quo va ancorato alla concretizzazione del danno, coincidente con i pagamenti dell’8 febbraio 2021, e non all’adozione degli atti presupposti né alla mera conoscenza degli stessi da parte della Procura, secondo l’orientamento delle Sezioni Riunite n. 14/QM del 2011 e n. 7/QM/2000. Il termine risulta interrotto dagli inviti a dedurre.

Nel merito, la Corte esclude l’operatività della compensatio lucri cum damno. I benefici invocati — acquisizione anticipata dell’impianto, cessazione dei canoni, crediti verso i nuovi gestori — derivano da eventi autonomi, segnatamente dal fallimento della concessionaria, e non dalle condotte contestate. Il vantaggio deve essere certo, attuale e causalmente connesso al medesimo fatto generatore del danno (Sez. III app. n. 482/2016).

Gli organi politici sono assolti. I consiglieri non percepirono ex ante il rischio delle clausole, non adeguatamente rappresentate in sede istruttoria; difettano l’elemento soggettivo e il nesso di causalità adeguata. Analogamente, la delibera di Giunta del 2007 costituiva atto di alta amministrazione, espressione di discrezionalità non sindacabile se non per macroscopici profili di illegittimità: la revoca della concessione non era un obbligo, ma presupponeva una valutazione comparativa degli interessi.

Diversa è la posizione dei dirigenti sul danno da ritardo. Il diniego opposto nel 2010 al riconoscimento dell’IVA sulla cessione, in contrasto con la clausola contrattuale, e la successiva inerzia della dirigente finanziaria, che oppose una resistenza immotivata allo stanziamento, hanno concorso alla maturazione della penale. Le condotte integrano il dolo eventuale, per la consapevole accettazione del rischio di danno. Il Collegio quantifica la base risarcibile in 648.399,21 euro, imputandone il 10% a un dirigente e il 25% all’altra, con esclusione della solidarietà, riconoscendo ai fattori concausali esterni un’incidenza del 65%. I restanti convenuti sono integralmente assolti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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