Tassa di soggiorno, difetto di giurisdizione contabile e non luogo a provvedere (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 107 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda del pubblico ministero contabile volta alla fissazione di un termine per la presentazione del conto giudiziale relativo alla gestione della tassa di soggiorno non può essere esaminata dal giudice contabile quando la relativa pretesa appartiene alla giurisdizione tributaria, affermata dalle Sezioni Unite n. 1527/2026. Ne consegue la declaratoria di non luogo a provvedere, con il correlato effetto di assorbimento di ogni ulteriore statuizione. Il principio opera sul piano della giurisdizione e non investe il merito della resa del conto, che resta sottratto alla cognizione della Corte dei conti.
Il Fatto
La Procura regionale ha depositato ricorso chiedendo al giudice monocratico designato dal Presidente della Sezione giurisdizionale di fissare un termine per la presentazione del conto giudiziale relativo alla gestione della tassa di soggiorno, con contestuale richiesta di applicazione di una sanzione per la grave e ingiustificata omissione del deposito entro il termine previsto.
Con decreto n. 45/2025 il giudice ha fissato quel termine. Il conto non è stato presentato. Alla camera di consiglio il rappresentante del pubblico ministero si è rimesso alle valutazioni dell’organo giudicante, lasciando così alla Corte la qualificazione della vicenda sul piano della giurisdizione.
La Motivazione della Corte
Il thema decidendum non riguarda la sussistenza dell’obbligo di rendicontazione né la gravità dell’omissione, ma il potere stesso del giudice contabile di pronunciarsi su una gestione afferente alla tassa di soggiorno. La questione è quindi di giurisdizione, logicamente antecedente a ogni valutazione sul merito della resa del conto e sull’eventuale sanzione.
Il giudice richiama la Cassazione a sezioni Unite n. 1527/2026, depositata il 23 gennaio 2026, che in materia di tassa di soggiorno ha affermato la sussistenza della giurisdizione del giudice tributario. Il principio espresso dal giudice della giurisdizione si impone nel giudizio contabile, perché incide sull’attribuzione della funzione e non sulla sola disciplina del rapporto.
Da tale premessa la Sezione fa discendere la conseguenza coerente: una volta riconosciuta la spettanza della materia al giudice tributario, viene meno il potere del giudice contabile di provvedere sull’istanza di fissazione del termine e sull’omesso deposito del conto. Non residua spazio per una pronuncia di merito né per l’irrogazione di alcuna sanzione.
La Corte richiama inoltre il decreto n. 1/2026 del 2 marzo 2026 emesso dalla Seconda sezione Centrale di Appello, che conferma il medesimo indirizzo. Tali richiami non sono illustrati analiticamente, ma sono impiegati a sostegno del già intervenuto riconoscimento della giurisdizione tributaria nella materia.
Il percorso argomentativo si chiude con la declaratoria di non luogo a provvedere e con l’assorbimento di ogni altra domanda, comprese le spese, sulle quali nulla viene statuito in ragione della natura della pronuncia. La decisione lascia integralmente impregiudicata la possibilità che il conto sia richiesto davanti al giudice munito di giurisdizione.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.