Cessazione della materia e spese per inerzia dell’INPS nel ricalcolo (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 130 del 05.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di cessazione della materia del contendere, conseguente al ricalcolo del trattamento pensionistico operato dall’amministrazione in corso di causa, non preclude la condanna dell’ente previdenziale al pagamento delle spese di lite. Il giudice contabile applica il principio della soccombenza virtuale e pone a carico dell’INPS le spese di difesa quando risulti accertata l’inerzia dell’amministrazione, che ben avrebbe potuto provvedere al riconoscimento di quanto spettante già a seguito della richiesta formulata in via amministrativa. Il soddisfacimento tardivo della pretesa del pensionato, pur determinando la cessazione del giudizio, non sana l’inerzia che ha reso necessario il ricorso giurisdizionale.
Il Fatto
Il ricorrente, ex appartenente all’Arma dei Carabinieri e collocato in congedo, lamentava la mancata applicazione al proprio trattamento pensionistico dell’aliquota del 2,445% sulla parte retributiva. L’INPS non aveva riscontrato la richiesta presentata in via amministrativa e il pensionato aveva quindi adito la Corte dei conti per il riconoscimento del diritto al ricalcolo ai sensi dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973.
Costituitasi in giudizio, l’amministrazione previdenziale ha chiesto la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese, allegando i provvedimenti di liquidazione adottati dopo l’instaurazione del giudizio. All’udienza del 3 luglio 2024 la difesa del ricorrente ha concordato sull’esistenza dei presupposti per la cessazione, insistendo però sulla condanna alle spese; l’INPS ha ribadito la richiesta di compensazione.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile prende atto di quanto evidenziato da entrambe le parti e ritiene sussistenti i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere: il ricalcolo intervenuto in corso di causa ha infatti soddisfatto la pretesa sostanziale del ricorrente, rendendo superfluo l’accertamento nel merito.
La questione residua concerne la regolamentazione delle spese. L’INPS aveva invocato la compensazione, ma la Corte non la ritiene praticabile. Il giudice applica il principio della soccombenza virtuale, che consente di addossare le spese alla parte che, in una ipotetica pronuncia di merito, sarebbe risultata soccombente, anche quando il processo si chiuda per cessazione della materia del contendere.
La valutazione della soccombenza virtuale si fonda su un dato specifico: l’inerzia dell’amministrazione previdenziale. La Corte rileva che l’ente ben avrebbe potuto provvedere al riconoscimento di quanto spettante al ricorrente già a seguito della richiesta formulata in via amministrativa, senza attendere il giudizio. Il ricalcolo tardivo, quindi, non è espressione di una condotta collaborativa, ma di una reazione alla domanda giudiziale.
Su questa premessa la Corte condanna l’INPS al pagamento delle spese di difesa, liquidate come da dispositivo in euro 400,00 oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%. La pronuncia resta sul piano della regolamentazione processuale e non rivede nel merito il calcolo pensionistico, ormai definito dall’amministrazione.
Nota della Redazione
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