Randagismo, responsabilità del Comune e onere probatorio del danneggiato (Cass. civ. Sez. III n. 5339 del 28.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di danni causati da animali randagi, la responsabilità dell’ente preposto al controllo e alla gestione del fenomeno è disciplinata dalla regola generale dell’art. 2043 cod. civ. e non già dal regime di cui all’art. 2052 cod. civ., non essendo configurabile in capo alla pubblica amministrazione un rapporto di proprietà o di uso sull’animale. Una volta individuato, sulla base della normativa nazionale e regionale applicabile, l’ente titolare dell’obbligo giuridico di recupero e cattura, il danneggiato è tenuto ad allegare e a dimostrare il contenuto della condotta obbligatoria esigibile e la riconducibilità dell’evento dannoso al suo mancato adempimento, secondo i principi della causalità omissiva. Non basta la prevedibilità dell’evento: occorre che esso fosse evitabile con uno sforzo proporzionato, sicché la responsabilità dell’ente si afferma solo previa individuazione del concreto comportamento colposo ascrivibile.

Il Fatto

Un automobilista conveniva in giudizio il Comune, la Provincia regionale e l’azienda sanitaria provinciale per ottenere il risarcimento dei danni riportati dal proprio veicolo a seguito dell’impatto con un cane di grossa taglia che aveva improvvisamente attraversato la carreggiata. Il danneggiato fondava la pretesa sull’esclusiva responsabilità degli enti convenuti.

Il Giudice di Pace accoglieva la domanda e condannava in solido il Comune e l’azienda sanitaria al pagamento di una somma, oltre interessi e spese. La decisione era confermata dal Tribunale, che riteneva concentrata in capo al Comune la responsabilità del controllo del randagismo e ravvisava una condotta negligente nella mancata predisposizione di adeguate misure di prevenzione e cattura dei cani vaganti. Il Comune proponeva quindi ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

I due motivi di ricorso, esaminati congiuntamente, sono stati giudicati infondati. La Corte muove dalla premessa che l’accertamento della responsabilità per i danni da randagismo presuppone l’individuazione dell’ente cui le leggi nazionali e regionali affidano il compito di controllo e gestione del fenomeno. Poiché la legge quadro statale è neutrale sul punto, occorre esaminare caso per caso la normativa primaria, nella specie la legge regionale siciliana n. 15/2000, che all’art. 14 attribuisce ai comuni la cattura dei cani vaganti.

La Corte ribadisce che la responsabilità per i danni causati dagli animali randagi, diversamente da quella prevista per la fauna selvatica protetta, è disciplinata dall’art. 2043 cod. civ. e trova fondamento, prima che nell’accertamento della colpa, nell’esistenza in capo all’ente di un obbligo giuridico avente ad oggetto lo svolgimento di un’attività vincolata. Non trovano applicazione le regole dell’art. 2052 cod. civ., per l’impossibilità di configurare un rapporto di proprietà o di uso sugli animali in capo all’amministrazione.

Tuttavia, l’individuazione dell’ente obbligato non è sufficiente. Occorre che il danneggiato alleghi e dimostri il contenuto della condotta obbligatoria esigibile e la riconducibilità dell’evento al suo mancato adempimento, secondo i principi sulla causalità omissiva. L’applicazione dell’art. 2043 impone infatti che la responsabilità si affermi solo previa individuazione del concreto comportamento colposo, verificando lo scarto tra condotta concreta ed esigibile, individuata secondo i criteri di prevedibilità ed evitabilità.

La Corte chiarisce che non basta la prevedibilità dell’evento, occorrendo anche la sua evitabilità con uno sforzo proporzionato alle capacità dell’agente. Il danneggiato deve quindi dimostrare o almeno allegare una colpa non solo specifica, ma anche generica, ad esempio provando che era stata segnalata la presenza abituale di randagi nella zona o che erano rimaste inevase richieste di intervento dei servizi di cattura.

Nel caso concreto, il servizio di recupero gravava sul Comune e la domanda risarcitoria era fondata su un fatto costituente concretizzazione del rischio che la norma cautelare mirava a evitare. Poiché l’osservanza della norma implica l’approntamento di un servizio organizzato, spettava al Comune dimostrare di avervi dato compiuta osservanza. Il giudice d’appello ha ritenuto tale onere non assolto, e l’apprezzamento di fatto non è censurabile in sede di legittimità. Il ricorso è pertanto rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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