L’ordinanza che dispone l’imputazione coatta non è ricorribile per cassazione (Cass. pen. Sez. 5 n. 4310 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Non è impugnabile il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, non accogliendo la richiesta di archiviazione, dispone la formulazione dell’imputazione ovvero nuove indagini, essendo l’impugnazione prevista soltanto avverso l’ordinanza di archiviazione e solo per i particolari casi di nullità di cui all’art. 410-bis cod. proc. pen. Il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di imputazione coatta è ammissibile esclusivamente quando l’atto sia affetto da abnormità, strutturale o funzionale, secondo i criteri elaborati dalle Sezioni Unite: ricorre l’abnormità strutturale quando il provvedimento sia espressione di un potere non attribuito dall’ordinamento o sia esercitato al di fuori dei casi consentiti, con radicale deviazione dal suo modello legale; ricorre l’abnormità funzionale quando il provvedimento determini una stasi processuale o imponga al pubblico ministero il compimento di un atto nullo. Non è abnorme l’ordinanza con cui il giudice, ai sensi dell’art. 409, comma 5, cod. proc. pen., desuma dagli atti di indagine elementi ritenuti sufficienti per sostenere l’accusa in giudizio, senza procedere a nuove indagini.
Il Fatto
La vicenda trae origine da una gara indetta da un istituto di istruzione secondaria per l’affidamento del servizio di assistenza all’integrazione scolastica di alunni diversamente abili. La società risultata vincitrice aveva autocertificato che una propria operatrice avesse maturato un’esperienza quinquennale nelle scuole del medesimo grado dell’ente appaltante, circostanza non riscontrata nel curriculum della lavoratrice. La società concorrente, dopo il rigetto del ricorso amministrativo da parte del TAR, presentava querela per falso ideologico.
Il pubblico ministero avanzava richiesta di archiviazione, richiamando le valutazioni del giudice amministrativo e rilevando l’impossibilità di compiere più mirati accertamenti. A seguito dell’opposizione della persona offesa, il Giudice per le indagini preliminari rigettava l’archiviazione e ordinava la formulazione dell’imputazione, ritenendo provato in atti il carattere mendace delle dichiarazioni rese in sede di gara. Avverso tale provvedimento l’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’abnormità dell’ordinanza per asserita usurpazione delle funzioni dell’organo inquirente.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rilevato la consolidata natura non impugnabile dell’ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari dispone l’imputazione coatta, richiamando il principio secondo cui il ricorso per cassazione è esperibile soltanto avverso l’ordinanza di archiviazione e nei tassativi casi di nullità previsti dall’art. 410-bis cod. proc. pen.. La riforma introdotta dalla legge n. 103/2017, che ha sostituito il ricorso con il reclamo al tribunale, non ha esteso il regime di impugnazione al provvedimento di rigetto della richiesta di archiviazione, che resta privo di rimedi specifici.
Quanto alla prospettata abnormità, la Corte ha ricostruito l’istituto secondo l’indirizzo delle Sezioni Unite n. 10869 del 2024, distinguendo l’abnormità strutturale da quella funzionale. La prima ricorre quando il provvedimento sia espressione di un potere non attribuito dall’ordinamento ovvero sia adottato in una situazione di carenza di potere in astratto o in concreto; la seconda quando il provvedimento, pur rientrando nei poteri del giudice, determini una stasi del procedimento o imponga il compimento di un atto nullo, con conseguenze non altrimenti sanabili.
Nel caso di specie, la Corte ha escluso che il giudice per le indagini preliminari abbia usurpato le funzioni del pubblico ministero. L’attività compiuta rientra, infatti, nei poteri-doveri del giudice investito della richiesta di archiviazione, al quale spetta verificare, a tutela del principio di obbligatorietà dell’azione penale ex art. 112 Cost., se dagli atti emergano elementi sufficienti per sostenere l’accusa in giudizio. Il giudice si è limitato a desumere dalla documentazione acquisita nel fascicolo un dato ritenuto probatoriamente significativo, senza necessità di ulteriori approfondimenti.
La Corte ha pertanto dichiarato l’inammissibilità del ricorso, rilevando l’assenza di abnormità dell’atto e la proposizione dell’impugnazione al di fuori dei casi consentiti, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 409 c.p.p. – Provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione
- Art. 410-bis c.p.p. – Nullità del provvedimento di archiviazione