Inammissibile il ricorso che chiede una rilettura delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 12894 del 03.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per aspecificità e estraneità ai limiti del giudizio di legittimità, il ricorso per cassazione che, reiterando doglianze già prospettate in appello, si risolva in una richiesta di rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione impugnata. Resta escluso dai poteri della Corte di Cassazione sia il riesame delle risultanze istruttorie sia l’autonoma adozione di nuovi parametri di ricostruzione e valutazione del fatto. La motivazione della sentenza d’appello, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado in presenza di una doppia conforme, è censurabile solo per contraddittorietà o manifesta illogicità. Nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche non è necessario che il giudice di merito esamini tutti gli elementi dedotti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato per il reato di tentata rapina, con contestazione di condotte di sottrazione e uso della violenza ai danni di un addetto alla vigilanza. La Corte d’appello, Sezione distaccata di Taranto, ha confermato la decisione di primo grado con sentenza del 10/09/2024. Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo da un lato il travisamento della prova e il vizio di motivazione in ordine all’affermazione della responsabilità penale, con richiesta di riqualificazione del fatto nel reato di furto; dall’altro la violazione dell’art. 62-bis cod. pen. e il vizio di motivazione per la mancata concessione delle attenuanti generiche. La questione arriva così davanti alla Corte di legittimità.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il primo motivo, con cui il ricorrente lamenta il travisamento della prova e il vizio di motivazione sulla responsabilità penale, nonché la mancata riqualificazione del fatto nel reato di furto. Il motivo è dichiarato aspecifico, in quanto meramente reiterativo di doglianze già espresse in sede di appello e puntualmente affrontate dalla Corte territoriale. Esso è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità.

La Corte ribadisce che restano estranei ai propri poteri la rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato una pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità: le denunce delle persone offese, i plurimi riconoscimenti da parte della polizia giudiziaria e le dichiarazioni sostanzialmente confessorie del ricorrente.

Tale ricostruzione, non censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità. Quanto alla qualificazione giuridica, la Corte ritiene non revocabile in dubbio la correttezza della soluzione adottata dalla Corte territoriale, fondata sul fatto che le condotte di sottrazione e uso della violenza si sono succedute senza soluzione di continuità e che il lancio del televisore contro l’addetto alla vigilanza è stato posto in essere per frapporre un ostacolo tra sé e il vigilante che lo stava inseguendo, al fine di agevolare la propria fuga.

Il secondo motivo, con cui si lamenta la violazione dell’art. 62-bis cod. pen. e il vizio di motivazione per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è parimenti non consentito in sede di legittimità. I giudici di appello hanno correttamente valorizzato la gravità dei fatti e l’intensa capacità criminale del ricorrente, desumibile dalla mancanza di resipiscenza. La Corte ribadisce il principio secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, richiamando sul punto Sez. 3 n. 2233 del 17/06/2021 e Sez. 2 n. 23903 del 15/07/2020.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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