Riesame cautelare controllo legittimità non nuova valutazione indizi (Cass. pen. Sez. II n. 9888 del 11.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, quando con ricorso per cassazione è dedotto vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la Corte di cassazione verifica se il giudice di merito abbia adeguatamente dato conto delle ragioni che lo hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario, controllando la congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. L’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 cod. proc. pen. è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili le censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito.

Il Fatto

Il Tribunale di Torino, in accoglimento dell’appello del pubblico ministero, ha applicato a un indagato per rapina aggravata la misura della custodia cautelare in carcere, riformando la diversa valutazione del giudice per le indagini preliminari. Il difensore dell’indagato propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale del riesame.

Nel ricorso si deduce che il pubblico ministero aveva rinunciato all’appello cautelare originariamente proposto nei confronti di un coindagato e che l’ordinanza impugnata avrebbe omesso di motivare su plurimi elementi valorizzati dal primo giudice: la possibile presenza di entrambi gli indagati in un dormitorio a un’ora dai fatti; la lettura dei filmati di videosorveglianza; un dettaglio del vestiario sequestrato non visibile nelle immagini; la proprietà di un’autovettura solo per colore riconducibile a quella ripresa; i riconoscimenti fotografici delle persone offese; il mancato reperimento della refurtiva e del passamontagna. Si censura, inoltre, la motivazione sulle esigenze cautelari, fondata sulla gravità delle accuse e sui precedenti penali, con malgoverno dei principi di adeguatezza e proporzionalità.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Muove dal consolidato orientamento delle Sezioni Unite n. 11 del 22.03.2000 (Audino), secondo cui il sindacato di legittimità sulla motivazione del tribunale del riesame in ordine ai gravi indizi si arresta al controllo di congruenza e logica, senza investire il merito della valutazione probatoria. L’indirizzo è confermato da pronunce successive, tra cui Sez. IV n. 26992 del 29.05.2013 (Tiana), Sez. F n. 47748 dell’11.08.2014 (Contarini) e Sez. III n. 40873 del 21.10.2010 (Merja).

Ne discende il principio per cui l’assenza di gravi indizi o di esigenze cautelari è deducibile in cassazione solo ove si traduca in violazione di legge o in manifesta illogicità della motivazione desumibile dal testo del provvedimento. Restano estranee al giudizio di legittimità la ricostruzione dei fatti e la valutazione di attendibilità delle fonti e di concludenza dei dati probatori.

Applicando tali coordinate, il Collegio rileva che l’ordinanza ha analizzato in modo adeguato tutti gli elementi indiziari, li ha ricondotti ad unità in ragione della loro concordanza e ha ritenuto sussistenti i gravi indizi con motivazione logica. Quanto al primo motivo, il tribunale ha dato atto dell’individuazione fotografica operata dalle persone offese, dalla polizia giudiziaria e dallo stesso collegio, dalla quale l’indagato è stato riconosciuto come il soggetto entrato nella farmacia poco prima del complice e allontanatosi con lui a bordo di un’autovettura.

Sulle esigenze cautelari, la Corte osserva che il tribunale ha motivato nelle ultime pagine dell’ordinanza, valorizzando i plurimi precedenti penali, l’assenza di lecita attività lavorativa e l’organizzazione nella commissione del reato, da cui desumere la noncuranza per le prescrizioni di legge. A fronte di tale apprezzamento, immune da profili di illogicità manifesta, il ricorso sollecita una mera rivalutazione degli elementi fattuali, preclusa in sede di legittimità. Il tribunale ha anche motivato sull’adeguatezza della misura.

All’inammissibilità conseguono la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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