Riciclaggio, competenza nel luogo del prelievo e prova di resistenza (Cass. pen. Sez. II n. 9891 del 11.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il prelievo di somme di denaro di provenienza delittuosa integra un autonomo atto di riciclaggio, trattandosi di delitto a forma libera e a consumazione prolungata, realizzabile con modalità frammentarie e progressive. La competenza territoriale si radica nel luogo in cui il prelievo è materialmente eseguito e non in quello in cui l’operazione è registrata contabilmente. In tema di riciclaggio il dolo eventuale è configurabile quando l’agente si rappresenta la concreta possibilità della provenienza delittuosa del denaro e ne accetta il rischio. Il giudice di legittimità, rilevata l’inutilizzabilità di prove illegalmente assunte, può ricorrere alla prova di resistenza e confermare la decisione se essa rimane invariata sulla base di prove ulteriori, di per sé sufficienti.

Il Fatto

La Corte di appello di Palermo, decidendo dopo un annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, confermava la condanna del ricorrente per il reato di riciclaggio. La condotta contestata consisteva nel prelievo, presso un’agenzia bancaria di Trapani, di una somma di denaro poi confluita su un conto corrente acceso presso una filiale di Palermo dello stesso istituto di credito.

Il difensore proponeva ricorso per cassazione deducendo tre motivi: la violazione delle norme sulla competenza territoriale, che a suo avviso andava individuata in Palermo, luogo della registrazione contabile dell’operazione; l’insussistenza dell’elemento soggettivo, per incompatibilità del dolo eventuale con la fattispecie; l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese nel precedente grado di appello, travolto dall’annullamento.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta tutti i motivi. Sul primo osserva che l’art. 648-bis cod. pen. configura un delitto a forma libera e, potenzialmente, a consumazione prolungata, realizzabile anche con modalità frammentarie e progressive. Integra pertanto un autonomo atto di riciclaggio qualsiasi prelievo o trasferimento di somme successivo a precedenti versamenti, anche quando avvenga mediante trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario a un altro, diversamente intestato e acceso presso un istituto di credito differente.

Su questo punto il collegio richiama un orientamento consolidato, citando Sez. II n. 10939 del 12.01.2024, Sez. II n. 43881 del 09.10.2014 e Sez. II n. 546 del 07.01.2011. Nel caso concreto l’azione di prelievo, prodromica al successivo trasferimento, si è consumata in Trapani: irrilevante che la proiezione contabile dell’operazione fosse stata registrata presso l’istituto di credito di Palermo. La competenza resta quindi radicata nel luogo del prelievo materiale.

Quanto al secondo motivo, la Corte lo dichiara manifestamente infondato. In tema di riciclaggio il dolo eventuale si configura quando l’agente ha la concreta possibilità di rappresentarsi, accettandone il rischio, la provenienza delittuosa del denaro ricevuto e investito. Il principio è definito fermo e unanimemente condiviso dalla giurisprudenza di legittimità, richiamata in Sez. II n. 36893 del 28.05.2018, Sez. II n. 8330 del 26.11.2013 e, in materia di ricettazione, nelle Sezioni Unite n. 12433 del 26.11.2009.

Sul terzo motivo la Corte riconosce che l’annullamento del giudizio di secondo grado per un radicale vizio processuale implica l’inutilizzabilità delle dichiarazioni raccolte nel precedente giudizio di appello. Tuttavia il riferimento a tali dichiarazioni, operato solo per evidenziare che esse risultano smentite dalle prove documentali, non è decisivo nell’economia della motivazione: il percorso giustificativo della Corte territoriale resiste anche senza considerarle.

Il collegio riafferma così il ricorso alla prova di resistenza: quando risulti l’inutilizzabilità di prove illegalmente assunte, si valuta se, espunte quelle prove, la decisione sarebbe rimasta invariata in base a prove ulteriori di per sé sufficienti a giustificare la medesima soluzione. Sono citate Sez. IV n. 50817 del 14.12.2023 e Sez. V n. 569 del 18.11.2003. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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