Continuazione esecutiva: limite dell’art. 671 e divieto di reformatio in peius (Cass. pen. Sez. I n. 37666 del 18.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di applicazione della continuazione a reati già giudicati con sentenza irrevocabile, il giudice dell’esecuzione non è vincolato dal divieto di reformatio in peius di cui all’art. 597, comma 3, cod. proc. pen., ma dal limite stabilito dall’art. 671, comma 2, cod. proc. pen., a norma del quale la pena complessiva non può eccedere la somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o decreto di condanna. L’aumento a titolo di continuazione operato in sede esecutiva deve pertanto raffrontarsi con la pena inflitta in cognizione per i medesimi reati, restando irrilevante il trattamento riservato ad altri coimputati. Il giudice dell’esecuzione conserva piena autonomia valutativa e non può sindacare incidentalmente provvedimenti riguardanti soggetti diversi. La determinazione dell’aumento, se ancorata ai parametri dell’art. 133 cod. pen., è insindacabile nel merito.
Il Fatto
La Corte d’appello di Catania, in funzione di giudice dell’esecuzione, è stata investita di una richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato in relazione a due sentenze irrevocabili di condanna pronunciate all’esito di giudizio abbreviato: la prima, per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa; la seconda, per estorsione aggravata dal metodo mafioso.
Riconosciuto il medesimo disegno criminoso, il giudice ha ritenuto più grave il reato associativo e ha aumentato la pena base per i reati-satellite, richiamando la gravità oggettiva dei fatti, la protrazione nel tempo delle condotte, il metodo utilizzato e il consistente danno patrimoniale alle persone offese. La difesa ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi, mentre il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la doglianza di reformatio in peius. Il principio è netto: quando si applica la continuazione a reati già giudicati con sentenza irrevocabile, il vincolo non è quello dell’art. 597, comma 3, cod. proc. pen., bensì il limite dell’art. 671, comma 2, cod. proc. pen. La pena complessiva, cioè, non può superare la somma delle pene inflitte con ciascuna sentenza di condanna.
Applicando il criterio, la Corte osserva che l’aumento operato in sede esecutiva per i reati oggetto della seconda sentenza è certamente inferiore alla pena inflitta in cognizione per gli stessi reati. Nessuna violazione, dunque, del citato limite normativo. Sul punto la Corte richiama Sez. 3 n. 23949 del 29/4/2015 e Sez. 2 n. 43768 dell’8/10/2013.
Il ricorrente lamentava anche il trattamento più favorevole riservato ad alcuni coimputati in sede di cognizione. La Corte respinge l’argomento su due piani. Da un lato, la doglianza è indimostrata, perché non offre elementi per ritenere sovrapponibili le posizioni quanto a colpevolezza e pericolosità individuale. Dall’altro, la circostanza non produrrebbe alcun automatismo favorevole: il giudice dell’esecuzione conserva la propria autonomia valutativa e non può sindacare incidentalmente un provvedimento riguardante un soggetto diverso per estenderlo acriticamente al condannato.
Quanto al secondo motivo, la Corte rileva che esso non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato. L’ordinanza aveva richiamato la gravità dei fatti, la protrazione nel tempo delle condotte, il metodo mafioso e il danno patrimoniale. Così facendo, il giudice ha reso ragione dell’esercizio del potere discrezionale secondo i parametri dell’art. 133 cod. pen., rendendo possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito (v. Sez. 1 n. 800 del 7/10/2020; Sez. 1 n. 17209 del 25/5/2020). La doglianza opposta è generica e non inficia la tenuta del provvedimento.
Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.