Inammissibile ricorso che non si confronta con la motivazione della Corte territoriale (Cass. pen. Sez. VII n. 35300 del 29.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi di doglianza non si confrontano con i corretti e non illogici argomenti giuridici del giudice di merito, limitandosi a riproporre censure già adeguatamente vagliate e disattese. La genericità e la mancanza di specificità del motivo integrano autonoma causa di inammissibilità. Parimenti inammissibile è il motivo che introduce una questione non previamente dedotta come motivo di appello, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. La condizione soggettiva di angoscia e disperazione addotta dal ricorrente non è fattore idoneo ad escludere la colpevolezza. L’accertamento in fatto del giudice di merito, sorretto da dichiarazioni della persona offesa e del teste oculare, non è sindacabile se adeguatamente motivato.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato in primo grado e in appello, davanti alla Corte d’appello di Bologna, per i reati di cui agli artt. 337 e 582 cod. pen., oltre ad altra contestazione. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione, articolando più motivi e depositando memoria in data 11 settembre 2025.
Le censure riguardano, in sintesi, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all’elemento soggettivo dei reati contestati, la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 1 cod. pen. e la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa. La questione approda davanti alla Corte di cassazione per la verifica di ammissibilità e fondatezza dei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta separatamente ciascun motivo. Quanto al primo e al secondo, concernenti l’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 337 cod. pen., la Corte rileva che le censure sono generiche e prive di specificità, poiché non si confrontano con i corretti e non illogici argomenti della Corte territoriale. Il giudice di merito ha dato atto, a pagina 9 della sentenza impugnata, di come la condizione di angoscia e disperazione addotta dal ricorrente non possa ritenersi fattore idoneo ad escludere la sua colpevolezza.
Analoga è la conclusione sul terzo motivo, relativo all’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 582 cod. pen. La censura, oltre che generica, è riproduttiva di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici. Le dichiarazioni della persona offesa e del teste oculare — si legge a pagina 10 — hanno consentito di ritenere accertata la responsabilità del ricorrente.
Diverso il percorso sul quarto motivo, con cui si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione sulla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 1 cod. pen. La Corte rileva che tale questione non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello. L’atto di appello, infatti, fa riferimento soltanto all’assenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato di cui all’art. 582 cod. pen. Opera, pertanto, la prescrizione a pena di inammissibilità dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Quanto all’ultimo motivo, attinente alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, la Corte lo ritiene, anche in questo caso, generico e riproduttivo di censure già disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, come si evince a pagina 10 della sentenza impugnata.
La Corte dichiara quindi il ricorso inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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