Omessa pronuncia sulla sostituzione della pena detentiva e annullamento con rinvio (Cass. pen. Sez. I n. 27233 del 20.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice di appello che ometta di pronunciarsi sulla domanda di sostituzione della pena detentiva, formulata con i motivi di appello dal difensore munito di procura speciale e non oggetto di rinuncia, incorre in vizio di motivazione che ne determina l’annullamento con rinvio, limitatamente a tale punto. La diversa entità del trattamento sanzionatorio riservato agli autori del medesimo reato commesso in concorso non integra, di per sé, vizio di motivazione, poiché l’identità del fatto non è argomento decisivo ai fini della dosimetria, ponendosi a fronte di essa la diversità delle persone e dei relativi motivi a delinquere. Tale diversificazione è ragionevole salvo che il giudizio di merito si fondi su asserzioni irragionevoli o paradossali.

Il Fatto

La Corte di appello di Salerno confermava la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore che, in esito a giudizio abbreviato, aveva condannato l’imputato alla pena di quattro anni di reclusione ed euro 4.000,00 di multa per i delitti di detenzione, porto e ricettazione di armi clandestine, nonché di resistenza a pubblico ufficiale, unificati dalla continuazione e commessi in concorso con altra persona.

Avverso la sentenza di appello il difensore ricorreva per cassazione articolando due motivi: il primo denunciava vizio di motivazione per disparità di trattamento rispetto al concorrente nei medesimi reati, giudicato in separato procedimento; il secondo eccepiva l’assenza di motivazione sulla richiesta di sostituzione della reclusione con la detenzione domiciliare, formulata con i motivi di appello e non oggetto di rinuncia.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso parzialmente fondato. Il primo motivo è inammissibile. La giurisprudenza costante insegna — Sez. 6 n. 21838 del 2012, Sez. 3 n. 27115 del 2015, Sez. 3 n. 9450 del 2022 — che il diverso trattamento sanzionatorio riservato agli imputati nel medesimo procedimento, anche se correi, non implica vizio di motivazione, salvo che il giudizio sul diverso trattamento prospettato come identico si sostenga su asserzioni irragionevoli o paradossali.

L’identità del reato commesso in concorso non costituisce, in sé, argomento decisivo ai fini della dosimetria della pena: a fronte dell’identità del fatto si pone la diversità delle persone autrici, che rende fisiologicamente diversa la misura del rimprovero. Non è irragionevole, dunque, la diversificazione dei ruoli e degli interessi che giustifica la diversità della sanzione. Tali considerazioni valgono a maggior ragione quando gli imputati siano giudicati in procedimenti diversi, benché concorrenti nei medesimi reati.

Nel caso concreto il ricorrente allega unicamente il dispositivo della sentenza pronunciata nei confronti del concorrente, dal quale non è possibile ricostruire il ragionamento del giudice sulla determinazione della pena, con la conseguenza che il dedotto sindacato sulla motivazione non è consentito.

Fondato è invece il secondo motivo. Il devolutum era circoscritto al trattamento sanzionatorio, avendo l’imputato rinunciato ai motivi a fondamento della richiesta di assoluzione. La Corte di appello ha quindi omesso di pronunciarsi sulla domanda di sostituzione della pena detentiva formulata con i motivi di appello dal difensore munito di procura speciale.

Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla mancata sostituzione della pena con la detenzione domiciliare ai sensi dell’art. 20-bis cod. pen., con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Salerno. Il ricorso è dichiarato inammissibile nel resto e, ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen., è dichiarata l’irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione della penale responsabilità.

Nota della Redazione

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