Confisca e motivi d’appello generici: nuovi limiti al ricorso in Cassazione (Cass. pen. Sez. V n. 37090 del 13.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il difetto di motivazione della sentenza di appello in relazione a motivi generici, pur se proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per Cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand’anche il giudice dell’impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione. L’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto, richiesta dall’art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., è funzionale alla delimitazione dell’oggetto della decisione impugnata. È invece fondato il ricorso che denunci l’erronea pretermissione del motivo di appello finalizzato alla revoca della confisca, quando dall’atto di gravame risulti la specifica formulazione del motivo.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del g.u.p. presso il Tribunale di Bari resa nel rito abbreviato, ha dichiarato estinti per decorso del termine massimo di prescrizione i reati contestati a due imputati, rispettivamente in ordine al commercio di sostanze dopanti e alla contraffazione di banconote.
Avverso la decisione hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati. Il primo ha denunciato l’erronea pretermissione del motivo di appello che, insieme all’assoluzione nel merito, aveva richiesto la revoca della confisca di un importo di denaro contante, disposta in quanto profitto del reato. Il secondo ha dedotto vizio di omessa motivazione in relazione all’omessa massima estensione del terzo in diminuzione della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina separatamente i due ricorsi, giungendo a esiti opposti. Quanto al primo, il Collegio rileva la fondatezza del motivo: la consultazione dell’atto di appello ha consentito di verificare che la difesa aveva effettivamente confezionato un motivo specificamente finalizzato a ottenere la revoca della confisca della somma di denaro contante. Ne deriva l’erroneità della sentenza impugnata, che aveva ritenuto inaccoglibile la richiesta di restituzione sul presupposto della mancata formulazione di specifici motivi di gravame in tema di confisca.
Quanto al secondo ricorso, la Corte ne afferma l’inammissibilità originaria: l’atto di appello si era limitato a invocare il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva e ad argomentarne le ragioni, omettendo di affrontare il profilo relativo alla massima estensione di un terzo della riduzione di pena. Il ricorrente lamentava così l’omessa motivazione del giudice di secondo grado su un motivo che non era stato specificamente dedotto.
Il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto è funzionale alla delimitazione dell’oggetto della decisione impugnata e alla devoluzione delle relative questioni. Ne consegue che il difetto di motivazione della sentenza di appello rispetto a motivi generici, pur se proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per Cassazione, poiché tali motivi restano viziati da inammissibilità originaria, quand’anche il giudice dell’impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione.
La Corte richiama espressamente Sez. V n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808; Sez. I n. 7096 del 20/1/1986, Ferrara, Rv. 173343; Sez. IV n. 1982 del 15/12/1998, Iannotta, Rv. 213230; Sez. III n. 10709 del 25/11/2014, Botta, Rv. 262700. La ratio è evidente: non avrebbe senso annullare la sentenza d’appello con rinvio a causa dell’omesso esame di un motivo che, in sede di rinvio, sarebbe comunque destinato alla declaratoria di inammissibilità.
In conclusione, la sentenza impugnata è annullata in accoglimento del primo motivo, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Bari, mentre il secondo ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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