Lieve entità della rapina impropria è quaestio facti insindacabile in Cassazione (Cass. pen. Sez. VII n. 34878 del 27.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La valutazione sulla sussistenza dei presupposti per l’operatività dell’attenuante della lieve entità nel delitto di rapina impropria costituisce una quaestio facti rimessa all’apprezzamento del giudice di merito. Tale giudizio non è sindacabile in sede di legittimità quando sia sorretto da congrue e non illogiche motivazioni. Il giudice è tenuto a considerare la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero la particolare tenuità del danno o del pericolo. È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riprodurre censure già esaminate dalla Corte territoriale.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato in primo grado per il delitto di rapina impropria, con qualificazione operata ai sensi dell’art. 628, secondo comma, cod. pen. La Corte Appello di Milano, con sentenza del 07.01.2025, ha confermato la decisione, escludendo la configurabilità dell’attenuante della lieve entità ed esplicitando le ragioni della propria valutazione.

Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge per erronea qualificazione giuridica del reato e, più in generale, la sproporzione tra la gravità del fatto e la pena irrogata, anche alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 86 del 2024. Con un secondo motivo ha invocato la riqualificazione del fatto nella fattispecie del furto tentato o della tentata rapina.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo, con cui si censurava la qualificazione giuridica e la sproporzione sanzionatoria, è stato ritenuto privo di specificità, in quanto meramente riproduttivo di profili di doglianza già congruamente esaminati dalla Corte territoriale con corrette e logiche argomentazioni.

La Corte ha osservato che la valutazione circa la sussistenza dei presupposti per l’operatività dell’attenuante della lieve entità costituisce una quaestio facti rimessa all’apprezzamento del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se sorretta, come nel caso di specie, da congrue e non illogiche motivazioni.

Richiamando i criteri indicati dalla Corte costituzionale n. 86 del 2024, la Corte ha precisato che il giudice deve considerare la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero la particolare tenuità del danno o del pericolo. Nel caso in esame, la Corte territoriale aveva adeguatamente esplicitato come deponessero per l’insussistenza della lieve entità la consistente entità del danno cagionato alle persone offese coinvolte nella vicenda e le modalità che connotano la condotta delittuosa.

Quanto al secondo motivo, la Sezione lo ha ritenuto assorbito dal primo e comunque anch’esso reiterativo di doglianze già prospettate in appello e correttamente disattese, con esatta applicazione dei principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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