Inammissibile il ricorso cautelare che chiede una diversa lettura dei fatti (Cass. pen. Sez. VI n. 39516 del 09.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza cautelare che si limiti a riproporre le censure già dedotte nell’appello ex art. 310 cod. proc. pen. e disattese dal tribunale con motivazione non contraddittoria né manifestamente illogica. Esula dai poteri del giudice di legittimità la diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, riservata in via esclusiva al giudice di merito. La mera prospettazione di una valutazione delle risultanze processuali ritenuta dal ricorrente più adeguata non integra vizio di legittimità. Il sindacato sulla gravità indiziaria resta dunque confinato al controllo di tenuta logica della motivazione.

Il Fatto

Il ricorrente è sottoposto a indagine e ritenuto gravemente indiziato del delitto di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, quale partecipe di un’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, oltre che di alcuni episodi di cessione. Il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato la misura degli arresti domiciliari e aveva respinto l’istanza di revoca o, in subordine, di sostituzione.

Avverso tale provvedimento la difesa aveva proposto appello ex art. 310 cod. proc. pen.; il Tribunale di Messina lo aveva rigettato. Il difensore ha quindi impugnato l’ordinanza del tribunale in cassazione, deducendo con unico motivo i vizi di illogicità, incompletezza e contraddittorietà della motivazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è dichiarato inammissibile per due ragioni concorrenti: il motivo proposto è diverso da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamente infondato. La Corte osserva che le censure ricalcano quelle già articolate nell’appello cautelare e già disattese dal tribunale con motivazione non contraddittoria né manifestamente illogica.

Il passaggio centrale riguarda l’ambito del sindacato di legittimità. Il ricorrente propone una diversa lettura dei dati processuali, non consentita in cassazione. Esula infatti dai poteri della Corte la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito. La mera prospettazione di una valutazione delle risultanze ritenuta dal ricorrente più adeguata non integra vizio di legittimità.

La Corte richiama sul punto le Sezioni Unite n. 6402 del 2/07/1997 e, quanto all’autonoma adozione di nuovi parametri di ricostruzione, le Sez. VI n. 5456 del 4/11/2020 e Sez. VI n. 47204 del 07/10/2015. Ne deriva la preclusione, per il giudice di legittimità, di sostituire i criteri valutativi indicati dal ricorrente come più plausibili a quelli adottati dal giudice del merito.

Nel merito indiziario, il tribunale ha ritenuto non illogicamente sussistente la gravità indiziaria del delitto associativo: il ricorrente avrebbe coadiuvato il padre nella custodia, nell’occultamento e nella successiva cessione della sostanza stupefacente. Dalle conversazioni intercettate è emersa la partecipazione consapevole alle attività illecite, come confermato dall’episodio della ricerca dei sessanta chilogrammi di sostanza custoditi nell’interesse del sodalizio e dispersi in data 6 aprile 2023, in realtà sequestrati dagli inquirenti in un territorio limitrofo all’abitazione.

Alla stregua di tali rilievi la Corte dichiara l’inammissibilità, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen. e in virtù delle statuizioni della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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