Inammissibile il ricorso per motivi aspecifici e pedissequamente reiterati (Cass. pen. Sez. VII n. 34882 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che contesti la valutazione del materiale probatorio senza indicare con puntualità e concreta specificità gli elementi posti a base della censura è inammissibile per indeterminatezza, perché non consente al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, in violazione dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. È parimenti inammissibile il motivo che si risolva nella pedissequa reiterazione delle doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito, traducendosi in una critica solo apparente. Nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice non deve valutare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti.
Il Fatto
La vicenda riguarda un imputato condannato, in primo grado e poi in appello, per il reato di danneggiamento aggravato. La Corte d’Appello di Salerno, con sentenza del 13 dicembre 2024, conferma l’affermazione di responsabilità e il trattamento sanzionatorio, rigettando le doglianze difensive. Avverso tale pronuncia il condannato propone ricorso per cassazione, articolando motivi con cui censura la correttezza della motivazione sulla responsabilità, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la qualificazione giuridica del fatto.
Il ricorrente sostiene, in particolare, che i fatti integrerebbero una ipotesi di danneggiamento semplice, priva di rilevanza penale, e deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla qualificazione del bene come esposto alla pubblica fede.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII della Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile, esaminando separatamente i tre motivi. Il primo, con cui si contesta in termini vaghi la correttezza della motivazione sulla responsabilità, è giudicato generico per indeterminatezza: a fronte di una motivazione logicamente corretta della sentenza impugnata, il ricorrente non indica con puntualità e concreta specificità gli elementi alla base della censura, così non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Risulta pertanto violato l’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Le doglianze relative alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche sono ritenute manifestamente infondate. La Corte osserva che la motivazione della sentenza d’appello è esente da evidenti illogicità e richiama il principio per cui non è necessario che il giudice di merito, nel negare le attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti: è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, restando disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. A sostegno sono citati diversi precedenti, tra cui Sez. II n. 23903 del 2020 e Sez. V n. 43952 del 2017.
Quanto al secondo motivo, concernente la qualificazione giuridica del fatto, la Corte rileva che esso si risolve nella pedissequa reiterazione dei profili di censura già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale, che aveva ritenuto sussistente l’esposizione alla pubblica fede del bene con corretti argomenti logici e giuridici. I motivi sono quindi considerati non specifici ma soltanto apparenti, perché omett-dono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata.
Da tali rilievi deriva la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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