Rapina impropria consumata senza violenza diretta e ricorso inammissibile (Cass. pen. Sez. 7 n. 18733 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che reiteri profili di censura già prospettati in appello e già disattesi dal giudice di seconde cure, senza un effettivo confronto con le argomentazioni della decisione impugnata. Ai fini della configurazione della rapina impropria consumata è sufficiente che l’agente, dopo aver realizzato la sottrazione della cosa mobile altrui, adoperi violenza o minaccia per assicurare a sé o ad altri il possesso della res, senza che sia necessaria una condotta violenta diretta. Il giudizio di insussistenza dell’attenuante del fatto di lieve entità, ancorato alle modalità della condotta, è sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di logicità, e non richiede l’esame analitico di tutti i criteri di cui all’art. 133 cod. pen..
Il Fatto
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, che ne aveva confermato la condanna per il reato di cui all’art. 628, secondo comma, cod. pen. La vicenda concerneva la sottrazione di merce dagli scaffali di un supermercato, contestata come rapina impropria, con il ricorrente chiamato a rispondere a titolo di concorso pur non avendo esercitato direttamente violenza. Il ricorso, articolato in quattro motivi, censurava la mancata riqualificazione del fatto in tentato furto, l’esclusione del tentativo per la rapina impropria, il mancato riconoscimento del fatto di lieve entità e la dosimetria della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente scrutinato l’ammissibilità del ricorso, rilevando come il primo e il terzo motivo fossero meramente reiterativi di doglianze già prospettate in appello e puntualmente esaminate dai giudici di seconde cure. La mancanza di specificità è stata ritenuta evidente in quanto i motivi non erano sorretti da un effettivo confronto con le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata, risultando così solo apparenti.
Nel merito, la Corte ha chiarito la distinzione tra rapina propria e rapina impropria, confermando che per la configurazione della forma consumata di quest’ultima è sufficiente che l’agente, dopo la sottrazione, adoperi violenza o minaccia per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa. Tale principio, coerente con la giurisprudenza consolidata di legittimità, è stato ritenuto applicabile anche al concorrente che non abbia materialmente esercitato violenza, ove la condotta sia comunque riferibile al compendio probatorio.
Riguardo al secondo e quarto motivo, la Corte ha affermato che il mancato riconoscimento del fatto di lieve entità e la commisurazione della pena erano stati congruamente motivati in base alle modalità del fatto. La determinazione della pena base nel minimo edittale, l’aumento per la continuazione e la riduzione per il rito sono stati ritenuti esenti da vizi di logicità e coerenti con i principi di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., senza che fosse necessario un esame analitico di ogni criterio.
La Corte ha pertanto dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 132 c.p. – Potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena
- Art. 133 c.p. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena
- Art. 628 c.p. – Rapina