Usura, stato di bisogno e riqualificazione del fatto: ricorso inammissibile (Cass. pen. Sez. VII n. 34908 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo di legittimità sulla motivazione non consente alla Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella dei giudici di merito, né di saggiare la tenuta logica della decisione mediante modelli di ragionamento mutuati dall’esterno. La doglianza che, pur formalmente dedotta come vizio di motivazione, si risolva nella contestazione della erroneità della decisione per asserita errata valutazione delle prove, è inammissibile. La sussistenza dell’aggravante dello stato di bisogno nel delitto di usura integra un accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità quando sorretto da motivazione esente da vizi logici. È parimenti inammissibile il motivo che invochi la riqualificazione del fatto in reato diverso, ove il giudice di merito abbia escluso, con argomentazione coerente, la coscienza o volontà di attuare una pretesa legittima e la configurabilità della violenza privata per la sussistenza dello scopo di profitto ingiusto.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato in secondo grado dalla Corte d’appello di Napoli con sentenza del 21.02.2025, avverso la quale ha proposto ricorso per cassazione. Con un primo motivo ha contestato l’insussistenza dell’aggravante dello stato di bisogno; con un secondo motivo ha chiesto la riqualificazione del reato di tentata estorsione nei delitti di violenza privata ovvero di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
La difesa ha articolato censure riconducibili, sul piano formale, al vizio di motivazione, ma sostanzialmente dirette a contestare la valutazione delle risultanze probatorie compiuta nei gradi di merito.
La Motivazione della Corte
La Corte muove da una premessa di ordine generale: alla Corte di cassazione è preclusa non solo la possibilità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno. Richiama, sul punto, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000.
Su questa base il primo motivo è dichiarato inammissibile: la doglianza, pur formalmente espressa come vizio di motivazione, finisce per lamentare non una motivazione mancante, ma una decisione erronea, fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio. Il giudice di merito, osserva la Corte, ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento con motivazione esente da vizi logici, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici, e ha ravvisato lo stato di bisogno nell’assillo economico derivante dalle illegittime pressioni di precedenti usurai, a fronte del quale la parte offesa non aveva avuto alternativa migliore che ricorrere al credito usurario, fuori dai circuiti legali, accettando un tasso di interesse esorbitante.
Quanto al secondo motivo, la Corte ne ribadisce l’inammissibilità sotto un duplice profilo. Anzitutto esso reitera doglianze già dedotte in appello e correttamente disattese. Inoltre contravviene al principio secondo cui l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato limitarsi alla verifica di tre requisiti: l’esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che hanno determinato la decisione; l’assenza di manifesta illogicità dell’esposizione; la non emersione dei vizi dal testo dell’atto impugnato o da altri atti del processo, se specificamente indicati nei motivi di gravame. Sul punto richiama Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023.
La motivazione impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Il giudice di merito ha argomentato, da un lato, che non è ravvisabile, nel delitto ex art. 393 cod. pen., la coscienza o volontà del soggetto attivo di attuare una pretesa legittima e, dall’altro, che non è configurabile il delitto di violenza privata per la sussistenza del fine di perseguire un profitto ingiusto, tipico dell’attività estorsiva.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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