Rapina impropria e resistenza concorrono se la violenza mira all’impunità (Cass. pen. Sez. VII n. 32472 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di rapina impropria concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale quando la violenza esercitata nei confronti del pubblico ufficiale sia strumentale anche al conseguimento dell’impunità e la qualità del destinatario della violenza sia nota all’agente. Il ricorso per cassazione che riproponga doglianze di merito già affrontate e disattese dal giudice dell’appello, senza un reale confronto critico con la motivazione impugnata, è inammissibile. È parimenti inammissibile, ai sensi dell’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il motivo che, deducendo vizi motivazionali ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., resti privo di riferimenti al contenuto effettivo della decisione impugnata e non consenta l’esercizio del sindacato di legittimità.
Il Fatto
Due ricorrenti impugnano la sentenza con cui la Corte d’appello di Roma ha confermato la loro penale responsabilità. Il primo era stato ritenuto responsabile della sottrazione di un’autovettura e della successiva fuga a bordo della stessa, senza dissociarsi dalla condotta violenta del coimputato e opponendo egli stesso una reazione violenta agli operatori al momento del blocco del veicolo.
Il secondo ricorrente censura il mancato riconoscimento del concorso apparente di norme e del conseguente assorbimento del delitto di resistenza a pubblico ufficiale in quello di rapina. I ricorsi giungono davanti alla Corte di cassazione.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo deduce insufficienza e illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., lamentando che il giudice estensore non si sia soffermato sui motivi di fatto e di diritto della sentenza. La Corte lo ritiene formulato in termini oltremodo generici: manca qualsiasi riferimento all’effettivo contenuto della motivazione impugnata e difettano i requisiti di puntualità e concreta pertinenza censoria prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Il motivo non indica gli elementi posti a fondamento della censura e non consente l’individuazione dei rilievi mossi né l’esercizio del sindacato di legittimità. La genericità è aggravata dall’assenza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, come chiarito da Sez. 6 n. 23014 del 29.04.2021.
La Corte territoriale ha, di contro, motivato adeguatamente sulla sussistenza del reato e sulla penale responsabilità del ricorrente. Ha evidenziato che, pur essendo il coimputato alla guida dell’autovettura, il ricorrente, dopo essersi reso responsabile della sottrazione, fuggì a bordo del medesimo veicolo, non si dissociò dalla condotta violenta del coimputato e, all’atto del blocco, oppose egli stesso una reazione violenta agli operanti.
Il secondo motivo deduce violazione degli artt. 15, 337 e 628, comma 2 e comma 3, n. 1, cod. pen., per non avere la Corte d’appello dichiarato il concorso apparente di norme. La Corte rileva che il ricorso reitera le medesime argomentazioni di merito già sollevate in appello, puntualmente affrontate e correttamente risolte dal giudice territoriale, che ha escluso l’assorbimento richiamando il consolidato principio di Sez. 2 n. 43364 del 21.09.2023: la rapina impropria concorre con la resistenza a pubblico ufficiale quando la violenza sia strumentale anche al conseguimento dell’impunità e la qualità del destinatario della violenza sia nota all’agente.
Entrambi i requisiti sono ravvisati nelle modalità della condotta di fuga posta in essere dai ricorrenti nei confronti di operatori di polizia qualificatisi come tali all’atto dell’intervento. Il motivo si risolve nella mera riproposizione di una doglianza già congruamente disattesa, senza un reale confronto critico con la motivazione impugnata, ed è manifestamente infondato.
I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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