C.T. di parte senza audizione: nullità a regime intermedio, non inutilizzabilità (Cass. pen. Sez. VII n. 32474 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’acquisizione della relazione di consulenza tecnica di parte, compresa quella del pubblico ministero, in assenza della previa audizione del suo autore non ne comporta l’inutilizzabilità, ma integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, ex art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., soggetta ai limiti di deducibilità di cui all’art. 182 cod. proc. pen. e alla sanatoria di cui all’art. 183, comma primo, lett. a), cod. proc. pen.. È inammissibile per aspecificità il ricorso con cui si eccepisce la nullità di un elemento probatorio senza dedurne la decisività, non essendo precisato se, dall’espunzione dell’atto, le residue risultanze sarebbero sufficienti a confermare il convincimento dei giudici di merito (cd. prova di resistenza).
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato con sentenza della Corte d’appello dell’Aquila dell’08.01.2026. Propone ricorso per cassazione deducendo, con l’unico motivo, la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. in relazione al giudizio di tardività dell’eccezione di nullità concernente l’acquisizione della relazione di consulenza tecnica di parte, acquisita senza la previa audizione del suo autore, e alla connessa inutilizzabilità della medesima relazione.
La Corte territoriale aveva escluso la tempestività dell’eccezione, ricostruendo la scansione procedimentale delle udienze del 9 maggio e del 19 settembre 2023. Il difensore ha depositato memoria insistendo per la tempestività dell’eccezione, sul rilievo che il deposito della relazione sarebbe intervenuto fuori udienza, e per l’inutilizzabilità dell’atto per la sua mancata previa inclusione nel fascicolo delle indagini preliminari ex art. 415-bis cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte rileva anzitutto che il motivo è inammissibile perché meramente reiterativo delle identiche doglianze già dedotte con l’atto di appello, ivi puntualmente affrontate e disattese dalla Corte territoriale, che aveva specificamente escluso la tempestività dell’eccezione.
Quanto alla dedotta inutilizzabilità della relazione di consulenza tecnica di parte, la censura è altresì manifestamente infondata. Per consolidato orientamento di legittimità, l’acquisizione della relazione senza la previa audizione del suo autore non ne comporta l’inutilizzabilità, ma integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, ex art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., soggetta ai limiti di deducibilità dell’art. 182 cod. proc. pen. e alla sanatoria dell’art. 183, comma primo, lett. a), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 25807 del 14/03/2014; conf. Sez. 3, n. 35497 del 10/05/2016, resa in relazione alla relazione peritale).
La censura è inoltre aspecifica rispetto al principio della cd. prova di resistenza. È pacifico che è inammissibile il ricorso con cui si eccepisce l’inutilizzabilità o la nullità di un elemento probatorio senza dedurne la decisività ai fini del provvedimento impugnato, non essendo stato precisato se, dall’espunzione dell’elemento medesimo, le residue risultanze processuali sarebbero sufficienti a confermare il convincimento dei giudici di merito (Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024; Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017).
Non giova la memoria difensiva. Quanto al primo profilo, la valutazione della tempestività dell’eccezione, fondata sulla ricostruzione della sequenza procedimentale, costituisce accertamento riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti del vizio di motivazione, qui non ravvisabile. Quanto al secondo, la doglianza si risolve nella medesima reiterazione, sub specie di inutilizzabilità, della questione già ricondotta nell’alveo della nullità a regime intermedio.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa, al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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