Rito camerale non partecipato irricevibilità ricorso aspecifico senza rifusione spese (Cass. pen. Sez. 7 n. 19723 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Sono inammissibili, in sede di legittimità, i motivi di ricorso che si risolvano nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, in quanto non specifici e solo apparenti, omettendo di assolvere la funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata. La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione contiene un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi. Nel giudizio di cassazione celebrato nelle forme del rito camerale non partecipato, la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile può essere disposta solo se quest’ultima abbia effettivamente esplicato un’attività diretta a contrastare la pretesa dell’imputato, fornendo un utile contributo alla decisione.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che, nel confermare la pronuncia di condanna per i reati di cui agli artt. 494, 81, comma 2, 61, n. 2), cod. pen., aveva escluso l’aggravante di cui all’art. 625, n. 2), cod. pen., modificando conseguentemente il trattamento sanzionatorio. Con il ricorso, l’imputato deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità, nonché violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio irrogato. La costituita parte civile aveva depositato memoria e nota spese.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo e il secondo motivo, concernenti la penale responsabilità, sono stati ritenuti non deducibili in sede di legittimità in quanto fondati su censure che costituiscono la pedissequa reiterazione di quelle già proposte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito. Tali motivi sono stati considerati non specifici ma solo apparenti, poiché non contengono una critica argomentata alla decisione impugnata, in linea con il consolidato indirizzo giurisprudenziale di legittimità. La Corte ha inoltre escluso che la motivazione della sentenza impugnata presenti i vizi di cui all’art. 606, comma 2, lett. e), cod. proc. pen.
Il terzo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha richiamato il principio per cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata in aderenza agli artt. 132 e 133 cod. pen. Nel caso di specie, l’onere argomentativo è stato ritenuto adeguatamente assolto con il riferimento alla gravità del fatto, alla spregiudicatezza dell’imputato e al precedente penale per furto.
Quanto alla richiesta di rifusione delle spese in favore della costituita parte civile, la Corte l’ha rigettata. Richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 877 del 2023, ha precisato che nel rito camerale non partecipato la parte civile ha diritto al rimborso solo se abbia svolto un’attività che abbia fornito un utile contributo alla decisione. Nel caso di specie, la memoria depositata nell’interesse della parte civile non ha offerto un contributo utile, essendo peraltro pervenuta intempestivamente.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 81 c.p. – Concorso formale. Reato continuato
- Art. 132 c.p. – Potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena
- Art. 133 c.p. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena
- Art. 494 c.p. – Sostituzione di persona
- Art. 625 c.p. – Circostanze aggravanti