Rapina lieve e sindacato diretto della Cassazione sui fatti accertati (Cass. pen. Sez. VII n. 12921 del 03.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La Corte di cassazione, investita del motivo che denuncia la mancata applicazione dell’attenuante della lieve entità del fatto, estesa al delitto di rapina dall’art. 628, secondo comma, cod. pen. per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, può valutare direttamente gli elementi costitutivi della diminuente. Il potere si fonda sulla regola generale dell’art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen. e sul principio costituzionale di ragionevole durata del processo. La Corte esclude l’attenuante in base alle circostanze di fatto già accertate o alle statuizioni già adottate dal giudice di merito, senza annullamento con rinvio, quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto. La riduzione di pena è riservata alle ipotesi di lesività davvero minima.
Il Fatto
La difesa del ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Roma deducendo violazione di legge in relazione all’art. 628 cod. pen. Il motivo lamentava la mancata applicazione dell’ipotesi attenuata di lieve entità del fatto, introdotta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, sopravvenuta alla decisione di appello.
La questione giungeva così davanti alla Cassazione: si trattava di stabilire se il giudice di legittimità potesse applicare direttamente la diminuente o dovesse invece disporre l’annullamento della sentenza impugnata.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha anzitutto richiamato la sentenza n. 86 del 2024, con la quale la Corte costituzionale, nel solco della n. 120 del 2023, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 628, secondo comma, cod. pen. nella parte in cui non prevede che la pena sia diminuita in misura non eccedente un terzo quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.
Il Giudice delle leggi ha esteso la portata della pronuncia, in via consequenziale, anche all’ipotesi della rapina propria, individuando gli indici dell’attenuante nell’estemporaneità della condotta, nella scarsità dell’offesa personale, nell’esiguità del valore sottratto e nell’assenza di profili organizzativi. Tali indici garantiscono che la riduzione sia riservata a condotte di lesività davvero minima, pur sempre incidenti sulla libertà di autodeterminazione della persona.
Su questa base la Corte ha affermato il principio processuale che sorregge la decisione. La Cassazione, investita della questione, può valutare direttamente gli elementi della diminuente in applicazione dell’art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen. e in ossequio alla ragionevole durata del processo, escludendola sulla base delle circostanze già accertate, senza annullamento con rinvio, quando non occorrano ulteriori accertamenti di fatto. Ha richiamato, in tal senso, il precedente Sez. 2, n. 47610 del 22.10.2024.
Nel merito la Corte ha ritenuto che la ricostruzione dell’episodio restituita dalle due sentenze non consentisse di ricondurre il fatto alla fattispecie attenuata. Si trattava di una rapina pluriaggravata, posta in atto da più persone riunite, in luogo isolato e di notte, con l’uso di una bottiglia di vetro rotta ovvero mediante minaccia con arma impropria. Ha richiamato Sez. 2, n. 8324 del 04.02.2022 e Sez. 2, n. 9820 del 26.01.2024: la fattispecie concreta non rientrava nel paradigma della lieve entità per la natura e la specie, ma anche per i mezzi, le modalità e le circostanze dell’azione.
Il motivo è stato quindi dichiarato manifestamente infondato e il ricorso inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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