Scadenza del termine cautelare determina carenza d’interesse e inammissibilità del ricorso (Cass. pen. Sez. I n. 5133 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’impugnazione avverso un provvedimento del magistrato di sorveglianza che ha dichiarato inammissibile il reclamo ex art. 35-bis ord. pen. deve essere dichiarata inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse qualora, nel corso del giudizio, il provvedimento dell’amministrazione penitenziaria oggetto del reclamo abbia perso efficacia per scadenza del termine. L’eliminazione del provvedimento impugnato non determinerebbe, in tal caso, una situazione pratica più vantaggiosa per l’impugnante. La dichiarazione di inammissibilità per sopravvenuta carenza d’interesse non comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, non configurandosi una soccombenza, neppure virtuale.
Il Fatto
Con provvedimento del 19 giugno 2025, l’amministrazione penitenziaria aveva disposto nei confronti di un detenuto il raggruppamento cautelare ai sensi dell’art. 32 reg. esec. ord. pen. per la durata massima di quattro mesi, con contestuale allocazione in camera detentiva separata. Il detenuto aveva proposto reclamo avverso tale decisione dinanzi al magistrato di sorveglianza, il quale, con decreto del 19 luglio 2025, lo aveva dichiarato inammissibile, ritenendo che il reclamante avesse censurato il merito della decisione dell’amministrazione e non una violazione di legge.
Avverso tale decreto, il detenuto aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 35-bis e 69-bis ord. pen. in ragione della valenza afflittiva del provvedimento e lamentando la mancata valutazione delle modalità di notifica del provvedimento, comunicato solo in data successiva e senza consegna di copia.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente qualificato il provvedimento reclamato come un provvedimento emesso ex art. 32 reg. esec. ord. pen., riportando il contenuto della disposizione che disciplina la destinazione di detenuti e internati che richiedono particolari cautele ad appositi istituti o sezioni.
Ha quindi rilevato che il provvedimento impugnato disponeva la misura per un termine massimo di quattro mesi, con previsione di rivalutazione della stessa nel termine. Tale termine, decorrente dal 19 giugno 2025, giorno di comunicazione del provvedimento al detenuto, era scaduto il 18 ottobre 2025.
La Corte ha accertato d’ufficio, mediante estratto del D.A.P. acquisito d’iniziativa, che il termine non era stato prorogato e che, alla data di scadenza, il detenuto era stato trasferito in altra casa circondariale. Ne è conseguito che il provvedimento reclamato aveva perso la sua efficacia nelle more della decisione del ricorso per cassazione.
Applicando i principi generali, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse ex art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., richiamando il principio per cui l’eliminazione del provvedimento impugnato non determinerebbe per l’impugnante una situazione pratica più vantaggiosa (cfr. Sez. 5, n. 32850 del 2011). Ha inoltre escluso la possibilità di esaminare il ricorso per affermare il principio nell’interesse della legge, non essendo applicabile per analogia l’art. 363 cod. proc. civ. nel processo penale (cfr. Sez. U, n. 6624 del 2012).
La Corte ha infine precisato che, non configurandosi alcuna soccombenza, neppure virtuale, non può essere disposta la condanna del ricorrente alle spese del procedimento e al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in conformità ai precedenti richiamati (Sez. U, n. 7 del 1997; Sez. 1, n. 11302 del 2018).
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Nota della Redazione
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