Partecipazione ad associazione per narcotraffico: motivazione carente e rinvio (Cass. pen. Sez. VI n. 9437 del 07.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Integra il vizio di motivazione, rilevante in sede di legittimità, la sentenza di appello che affermi la partecipazione dell’imputato a un’associazione dedita al narcotraffico sulla sola base del rapporto di fornitura di sostanza destinata alla rivendita al dettaglio e della consapevolezza di poter spacciare grazie alla condiscendenza del gruppo egemone sul territorio. Il mero inserimento in una piazza di spaccio non dimostra di per sé la volontà di aderire al programma comune del sodalizio. Il giudice di merito deve spiegare perché gli elementi probatori depongano per una partecipazione consapevole e non per un rapporto di affari con il gruppo. La valutazione del compendio probatorio resta riservata al giudice di merito, ma questi non può tralasciare la specifica tesi difensiva.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli confermava la condanna di tre imputati per il delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, per aver fatto parte di un’associazione dedita al traffico di stupefacenti e alla gestione di una piazza di spaccio in un rione della città, confermando o rideterminando le pene inflitte in primo grado.

Gli imputati proponevano ricorso per cassazione con motivi distinti, articolati in più atti difensivi, deducendo vizi di motivazione e violazioni di legge in ordine al riconoscimento delle attenuanti generiche, alla configurabilità della partecipazione associativa, alla continuazione con precedente giudicato e alla regolarità della notifica del decreto di citazione in appello.

La Motivazione della Corte

La Corte distingue le posizioni processuali. Accoglie il ricorso dell’imputato la cui doglianza è condivisa dal Procuratore generale, e dichiara inammissibili i ricorsi degli altri due.

Sul primo ricorso, il Collegio rileva la violazione del principio devolutivo di cui all’art. 597, comma 1, cod. proc. pen. La difesa aveva specificamente lamentato che il primo giudice non aveva spiegato l’effettivo contributo apportato alla realizzazione degli scopi illeciti del sodalizio. La sentenza di appello è invece “scarna” nel motivare la ribadita partecipazione: il coinvolgimento stabile e consapevole viene desunto dalle telefonate con il fornitore e dalla volontà di distaccarsi dall’organizzazione espressa all’arresto. La prima circostanza è compatibile con un mero rapporto di fornitura in vista della rivendita; la seconda rinvia a un episodio di difficile verifica. La carenza persiste anche all’esito di una lettura integrata delle sentenze di merito, per cui la Corte annulla con rinvio ad altra sezione della corte territoriale.

Sul secondo ricorso, la Corte esclude profili di illegalità della sanzione: la determinazione della pena, pur con argomentazione sintetica, resta frutto di una scelta motivata e non arbitraria, insindacabile in legittimità. Quanto alla dedotta nullità assoluta per omessa notifica, il Collegio ricostruisce il fascicolo e conclude che l’eventuale omissione riguarda il verbale di differimento dell’udienza, integrando al più una nullità di ordine generale a regime intermedio (artt. 179, 180 cod. proc. pen.), non tempestivamente dedotta e quindi sanata ai sensi dell’art. 184, comma 1, cod. proc. pen.

Sul motivo relativo alla prova della partecipazione, la Corte ribadisce che il sindacato di legittimità ha un orizzonte circoscritto: verifica la logicità dell’apparato argomentativo, non l’adeguatezza delle valutazioni, rimesse in via esclusiva al giudice di merito (Sez. U n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone). La doglianza mira a una indebita rivalutazione del compendio probatorio.

Quanto al rapporto tra art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990 e piazza di spaccio, il Collegio richiama Sez. 6 n. 37077 del 30/06/2021, Atafoh e osserva che non in via automatica, ma molto di frequente, l’articolata organizzazione di vedette e turnazione appare incompatibile con un sodalizio programmato per fatti di lieve entità. Inammissibili anche i motivi sulla misura della riduzione e sulla continuazione, questione prevalentemente in fatto. Le censure dell’altro ricorrente, duplicate, seguono la medesima sorte.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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