Rappresentante fiscale di società estera e sanzioni per omessa fatturazione (Cass. civ. Sez. V n. 1135 del 16.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il rappresentante fiscale ai fini IVA di un soggetto non residente nel territorio dello Stato è tenuto ad adempiere alla generalità degli obblighi connessi a tutte le operazioni imponibili, nessuno escluso, e risponde in solido con la società rappresentata relativamente a tali obblighi, compresi quelli di imposta. La qualifica di rappresentante fiscale, emergente dai documenti in atti, giustifica l’imputazione soggettiva delle sanzioni per acquisti senza fattura, per omessa regolarizzazione mediante inversione contabile e per violazione degli obblighi di tenuta della contabilità. Le contestazioni relative all’avviso di accertamento, e segnatamente quelle sulla dedotta inesistenza oggettiva delle fatture, esulano dal giudizio concernente l’atto di contestazione delle sanzioni e vanno dedotte in un separato giudizio. Il motivo di ricorso che non riporti il contenuto dell’atto impositivo contestato e non si confronti con la sentenza impugnata è inammissibile per commistione delle censure e difetto di specificità.

Il Fatto

La vicenda muove dall’attività istruttoria svolta dall’Ufficio nei confronti di una società con sede all’estero, in relazione all’anno 2014. Era stata segnalata l’irregolare tenuta della contabilità, per il mancato rilascio e l’omessa annotazione delle autofatture relative alla merce acquistata e per l’omessa regolarizzazione degli acquisti senza fattura o con fattura infedele per operazioni imponibili.

Nei confronti del rappresentante fiscale in Italia della società estera veniva emesso un atto di contestazione e di irrogazione di sanzioni: un primo importo per violazioni relative all’acquisto di beni o servizi senza fattura e all’omessa inversione contabile, un secondo per violazione degli obblighi di tenuta della contabilità. Il ricorso del rappresentante veniva rigettato in primo grado e l’appello era respinto dalla Corte di Giustizia di secondo grado, che confermava la corretta attribuzione della qualifica e la solidarietà con la società rappresentata. Contro tale pronuncia il contribuente ha proposto ricorso in cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente ha contestato la violazione dell’art. 17 d.P.R. n. 633 del 1972, sostenendo che la responsabilità del rappresentante fiscale è prevista solo per l’IVA e non può estendersi alle imposte dirette, e rilevando i limitati poteri di rappresentanza e la natura non fittizia della società rappresentata.

La Corte ha in via preliminare precisato l’oggetto del giudizio: l’impugnazione riguarda un atto di contestazione con il quale sono state determinate le sanzioni per l’acquisto di beni o servizi senza fattura o con fattura irregolare, per l’omessa regolarizzazione mediante inversione contabile e per la violazione degli obblighi di tenuta della contabilità, sanzioni applicate al contribuente quale rappresentante fiscale di società estera. Su questa base il motivo è stato dichiarato inammissibile, per commistione delle censure e per difetto di specificità, non riportando il contenuto dell’atto impositivo contestato e non confrontandosi con la sentenza impugnata.

La Corte ha richiamato la motivazione della sentenza di appello, secondo cui dai documenti in atti emergeva la nomina a rappresentante fiscale per l’Italia e, dunque, il possesso della qualifica all’epoca dei fatti. Il rappresentante è soggetto dotato di tutti i poteri connessi ai rapporti tributari, proprio al fine di consentirgli di svolgere la propria funzione, con le conseguenti responsabilità. Il giudice di merito aveva tenuto conto dei principi della Suprema Corte in materia, secondo cui il rappresentante fiscale ai fini IVA adempie alla generalità degli obblighi connessi alle operazioni imponibili e risponde in solido con la società.

Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto la carenza e l’illogicità della motivazione e la violazione dell’art. 2729 cod. civ., sostenendo che gli elementi indiziari non integravano i requisiti di gravità, precisione e concordanza propri del meccanismo presuntivo. Il motivo è stato dichiarato inammissibile, perché introduce questioni che esulano dall’applicazione delle sanzioni: le contestazioni relative all’avviso di accertamento dovevano essere dedotte in un diverso giudizio.

Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con l’attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *