Revocazione ordinanza della Cassazione e omesso esame della memoria illustrativa (Cass. civ. Sez. III n. 1136 del 16.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione per errore di fatto, il vizio di percezione sussiste quando il giudice non si avvede che un determinato atto non è stato depositato. Non integra invece errore percettivo il caso in cui il giudice, pur dando atto dell’avvenuto deposito di una memoria, non ne esamini il contenuto: si tratta di un errore di diritto, e il giudizio di irrilevanza delle argomentazioni svolte non è sindacabile ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ. Il vizio, inoltre, deve essere decisivo: la pretesa di sostituire, con la memoria, il ricorso depositato nel termine di cui all’art. 369 cod. proc. civ. — senza istanza di rimessione in termini — è priva di interesse, perché imporrebbe di riesaminare un’impugnazione diversa da quella ritualmente proposta.
Il Fatto
Nel 1998 una promittente venditrice promise di vendere un immobile, con contestuale immissione dei promissari acquirenti nel possesso. Il contratto definitivo non fu stipulato e le parti si convennero in giudizio. Nel corso del processo il procuratore della promittente fu dichiarato fallito e la domanda fu coltivata dalla curatela fallimentare. Il Tribunale dichiarò risolto il preliminare per inadempimento dei promissari acquirenti; la Corte d’appello confermò entrambi gli appelli proposti dalle parti.
La Cassazione, con una precedente ordinanza, accolse uno solo dei motivi proposti dai promissari acquirenti — rilevando che il giudice di merito aveva condannato d’ufficio gli occupanti al rilascio, senza domanda in tal senso — e cassò con rinvio. Avverso quella decisione è stato proposto ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., fondato sulla parziale difformità tra il testo del ricorso notificato e quello depositato in cancelleria.
La Motivazione della Corte
I ricorrenti sostengono che il ricorso notificato conteneva sette motivi, mentre la copia depositata ed esaminata ne conteneva otto. La difformità era stata segnalata con la memoria illustrativa depositata e, secondo la prospettazione dei ricorrenti, il giudice avrebbe dovuto esaminare la copia notificata, non quella depositata, con esito verosimilmente diverso.
La Corte dichiara il motivo manifestamente inammissibile e, comunque, infondato. Quello ascritto all’ordinanza impugnata non è un errore percettivo. L’ordinanza ha esaminato e deciso il ricorso effettivamente disponibile, ovvero quello depositato in cancelleria. L’omesso esame di una prospettazione contenuta nella memoria è un errore di diritto e non un vizio di percezione; per di più, l’ordinanza impugnata dà conto dell’avvenuto deposito di quella memoria, il che esclude la configurabilità dell’errore di fatto. Il vizio può consistere nel non avvedersi che un atto non sia stato depositato, non già nel trascurare il contenuto di un atto di cui il giudice dichiara l’avvenuto deposito. Se il giudice dà conto del deposito ma non esamina il contenuto, ciò significa che ha ritenuto irrilevanti le argomentazioni svolte, e il giudizio sulla loro rilevanza non è denunciabile ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ.
Anche ammesso un errore di fatto, esso non sarebbe decisivo. La pretesa dei ricorrenti, sostanzialmente, è di far esaminare dal giudice una impugnazione diversa da quella depositata nel termine di cui all’art. 369 cod. proc. civ., con istanza avanzata dopo il termine e priva di richiesta di rimessione in termini, per giunta non accoglibile per difetto di incolpevolezza della decadenza. Ne deriva una duplice conclusione: se il ricorso depositato era davvero diverso da quello notificato, l’impugnazione doveva essere dichiarata improcedibile e i ricorrenti non hanno interesse ex art. 100 cod. proc. civ. alla revocazione; se invece le censure erano sostanzialmente coincidenti, esse sono state esaminate e rigettate.
Nel merito delle singole difformità, la Corte rileva che tutte sono irrilevanti. La lacuna relativa allo svolgimento del processo non investe i motivi; il passo sulla garanzia per i vizi ex art. 1492 cod. civ. è una mera proposizione ipotetica; i passaggi sul secondo motivo attengono alla motivazione della sentenza d’appello, adeguatamente ritenuta congrua; le difformità sul terzo motivo riguardano la domanda di riduzione del prezzo, rimasta assorbita dal rigetto della domanda ex art. 2932 cod. civ.
La richiesta di condanna ex art. 96 cod. proc. civ. è rigettata, non emergendo il dolo processuale ché la manifesta inammissibilità, di per sé, non lo prova. Le spese seguono la soccombenza ex art. 385, comma 1, cod. proc. civ., con attestazione dei presupposti per il contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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