Esenzione IMU per comodato a ente non commerciale: requisito soggettivo del concedente (Cass. civ. Sez. 5 n. 16978 del 30.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di esenzione IMU, il beneficio di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504/1992 presuppone la sussistenza di un requisito soggettivo e di uno oggettivo. Ne consegue che anche nell’ipotesi di utilizzazione indiretta dell’immobile, concesso in comodato a un ente non commerciale, l’esenzione spetta solo se anche l’ente concedente possiede la natura di ente non commerciale, come tale riconducibile ai soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 917/1986. Tale qualifica è incompatibile con la natura di società di capitali, la quale non viene meno per la sola circostanza dell’eventuale inattività della società o per la natura dei soggetti detentori del capitale sociale. L’interpretazione autentica di cui all’art. 1, comma 71, della legge n. 213/2023, nell’estendere l’esenzione al comodato a favore di enti non commerciali, non ha ampliato l’ambito soggettivo dei potenziali beneficiari, richiedendo comunque che anche il comodante sia un soggetto non economico.
Il Fatto
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia rigettava l’appello proposto dalla società contribuente avverso la sentenza di prime cure che ne aveva respinto l’impugnazione dell’avviso di accertamento IMU per l’anno 2012. Il giudice d’appello riteneva legittima la notifica dell’avviso e negava l’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504/1992, in considerazione della natura commerciale delle attività svolte dalla società, seppure tramite la cooperativa controllante, e del contenuto patrimoniale del contratto di comodato stipulato con un’associazione senza scopo di lucro.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, esaminando le plurime doglianze. In primo luogo, ha disatteso l’eccezione di decadenza del potere impositivo, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 40543/2021 in tema di scissione degli effetti della notifica tra notificante e notificato: per il rispetto del termine di decadenza rileva la data in cui l’ente ha posto in essere gli adempimenti per la notifica, risultando nella specie provata la spedizione dell’atto entro il termine quinquennale.
Il Collegio ha poi dichiarato inammissibile il motivo concernente il dedotto giudicato esterno, formatosi su una sentenza favorevole in tema di ICI: l’efficacia espansiva del giudicato esterno non può coprire questioni di interpretazione normativa, che non passano in giudicato autonomamente dalla domanda, né elementi fattuali suscettibili di variare nei diversi anni d’imposta.
Il thema decidendum è stato incentrato sulla possibilità di riconoscere l’esenzione per l’immobile concesso in comodato ad un ente non commerciale. La Corte ha ricostruito il quadro normativo, evidenziando che l’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504/1992 è riferita ai soli soggetti indicati dall’art. 73, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 917/1986, ossia enti pubblici e privati diversi dalle società. L’orientamento giurisprudenziale che ammette l’utilizzazione indiretta del bene, ove concesso in comodato ad altro ente non commerciale funzionalmente collegato, è stato recepito dall’interpretazione autentica di cui all’art. 1, comma 71, della legge n. 213/2023, ma non ha esteso il beneficio ai soggetti commerciali.
La suprema Corte ha quindi affermato che la necessaria natura non economica del comodante è requisito indefettibile, risultando incompatibile con la qualifica di società di capitali. Ha precisato che tale natura non è incisa dall’eventuale inattività della società, dalla previsione statutaria di divieto di distribuzione degli utili o dalla natura dei soci. Nel caso di specie, è stata inoltre esclusa la sussistenza del necessario collegamento funzionale o strutturale tra concedente e comodatario.
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Nota della Redazione
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