L’intimazione ex art. 68 non riesamina il merito del giudicato (Cass. civ. Sez. 5 n. 23348 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione provvisoria ex art. 68 d.lgs. n. 546/92, l’avviso di intimazione di pagamento costituisce atto della riscossione che presuppone un titolo esecutivo formatosi a monte. Ne consegue che, una volta intervenuto il giudicato sul giudizio di merito instaurato avverso l’atto impositivo, il giudice del processo avente ad oggetto l’atto di riscossione non può rimettere in discussione profili di merito, come la trasmissibilità o meno delle sanzioni ai soci della società estinta, ma può censurare l’atto esclusivamente per vizi propri, quali la notifica o la sottoscrizione, sempre che siano stati ritualmente dedotti in primo grado.
Il Fatto
La controversia traeva origine dall’impugnazione di un avviso di intimazione di pagamento, emesso ex art. 68 d.lgs. n. 546/92 a titolo provvisorio, a seguito della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania che aveva confermato un avviso di accertamento a carico del contribuente, in qualità di liquidatore ed ex socio, e di altro socio di una società a responsabilità limitata cancellata dal registro delle imprese.
Il giudice di appello, nel confermare la debenza delle imposte, aveva annullato le sanzioni, ritenendo che la cancellazione della società dal registro delle imprese configurasse un fenomeno successorio che rendeva intrasmissibili ai soci le sanzioni amministrative. Avverso tale decisione l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente esaminato e disatteso le eccezioni di inammissibilità sollevate dal controricorrente, ravvisando la natura non di merito ma di violazione di legge della censura, specifica e autosufficiente, con cui l’Ufficio lamentava che il giudice d’appello avesse riesaminato una questione di merito già oggetto di separato giudizio.
Il thema decidendum del giudizio di legittimità non riguardava, infatti, la fondatezza della statuizione sull’intrasmissibilità delle sanzioni, bensì il potere del giudice del processo sull’atto di riscossione di pronunciarsi su tale profilo. Sul punto, la Corte ha rilevato che il giudicato formatosi sul giudizio di merito, definito con ordinanza di rigetto del ricorso dei contribuenti, precludeva ogni rivalutazione relativa alla debenza di tributi e sanzioni.
La natura di atto della riscossione dell’intimazione impugnata impone, pertanto, che la sua impugnazione sia limitata esclusivamente a vizi propri dell’atto, senza possibilità di ridiscutere il merito della pretesa ormai consolidata dal giudicato ex art. 2909 cod. civ..
Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, affinché verifichi la sussistenza di eventuali vizi propri dell’atto di riscossione ritualmente dedotti e provveda sulle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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