Revocazione: l’errore sul termine è vizio di giudizio, non errore di fatto (Cass. civ. Sez. V n. 16583 del 20.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto che legittima la revocazione ai sensi dell’art. 395 n. 4 cod. proc. civ. consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale su un fatto decisivo, incontestabilmente escluso o positivamente accertato dagli atti, non controverso e non frutto di errata valutazione delle risultanze processuali. Non integra errore revocatorio il lamentato errore del giudice nel computo del termine per il deposito dell’istanza di discussione: si tratta di errore di giudizio, estraneo all’ambito applicativo dell’istituto. La configurabilità dell’errore percettivo in materia di ammissibilità e procedibilità del ricorso presuppone che il fatto, ove esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale. Il fatto del malfunzionamento dei servizi telematici non acquisito al processo mediante istanza di rimessione in termini, tempestivamente proposta, resta estraneo al giudizio e non fonda la revocazione.
Il Fatto
Una società viene dichiarata fallita e, all’esito del riparto finale, il curatore versa imposte, sanzioni e interessi. L’ultimo amministratore e socio chiede all’Agenzia delle entrate il rimborso di sanzioni e interessi, sostenendone la non debenza. L’istanza viene rigettata; la società la reitera e il diniego è impugnato davanti alla Commissione tributaria provinciale, che accoglie il ricorso. L’Ufficio appella e la Commissione tributaria regionale riforma la decisione, ritenendo tardivo il deposito dell’istanza di discussione.
Avverso tale pronuncia il contribuente propone ricorso per revocazione ex art. 64 del d.lgs. n. 546/1992, deducendo che il deposito telematico era stato impedito dal malfunzionamento del sistema. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado dichiara inammissibile la revocazione, escludendo i presupposti dell’art. 395 cod. proc. civ.. Il ricorrente impugna la decisione in cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina il primo motivo, con cui si sostiene che l’errore del giudice di appello nel computo del termine per il deposito dell’istanza di discussione costituirebbe errore di fatto, per avere il giudice presupposto il corretto funzionamento dei servizi telematici del PTT. Il motivo è infondato.
Il Collegio richiama la nozione consolidata di errore revocatorio: esso consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che porti ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso, oppure l’inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti, purché non cada su un punto controverso e non attenga a un’errata valutazione delle risultanze processuali. La Corte ammette che l’errore percettivo possa riguardare la valutazione sull’ammissibilità e procedibilità del ricorso, ma ribadisce che deve trattarsi di errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da indurre il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza o esistenza di un fatto positivamente acquisito o escluso nella realtà del processo.
Nel caso concreto, il fatto del malfunzionamento dei servizi telematici del PTT non risulta acquisito al processo, perché non veicolato mediante istanza di rimessione in termini, in linea con l’orientamento delle Sezioni Unite n. 29842 del 2024. Ne deriva l’applicazione del principio per cui la censura sul calcolo del termine configura un errore di giudizio, estraneo all’ambito applicativo della revocazione, come affermato dalle Sezioni Unite n. 928 del 2022.
La Corte aggiunge che non è predicabile una rimessione d’ufficio nei termini: l’istituto dell’art. 153 cod. proc. civ. è applicabile al processo tributario, ma richiede pur sempre che l’istanza sia presentata e con tempestività, secondo l’insegnamento di Cass., Sez. V, n. 268 del 2022.
I motivi secondo e terzo sono parimenti infondati. Quanto alla mancata pronuncia sull’istanza di rimessione in termini, la Corte ravvisa un assorbimento improprio, avendo il giudice delibato l’infondatezza della revocazione, senza che il ricorrente deduca un concreto pregiudizio. Quanto alla motivazione apparente, la Corte esclude il vizio, avendo la Corte di giustizia tributaria rappresentato le ragioni per cui ha escluso la presenza di un errore di fatto suscettibile di revocazione. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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