Condono liti pendenti: definibile la cartella emessa ex art. 36-bis (Cass. civ. Sez. V n. 2901 del 31.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di definizione agevolata delle liti pendenti, anche la controversia avente ad oggetto l’impugnazione della cartella emessa in sede di controllo automaticizzato ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, con la quale l’Amministrazione finanziaria liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, è suscettibile di definizione. La cartella, quando costituisce il primo ed unico atto con cui la pretesa fiscale è comunicata al contribuente e non è preceduta da avviso di accertamento, è impugnabile non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva, assumendo così natura di atto impositivo. Ne deriva la sostanziale continuità normativa tra l’art. 16 della legge n. 289 del 2002, l’art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011 e l’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, con conseguente condonabilità della lite. Il riconoscimento di tale natura esclude ogni ulteriore rilievo sulla motivazione del diniego di definizione.

Il Fatto

Un contribuente presentava istanza di definizione di lite pendente ai sensi del d.l. n. 98 del 2011 in relazione alla cartella di pagamento emessa per il recupero di omessi versamenti relativi alla dichiarazione dei redditi per il 2006. L’Ufficio rigettava l’istanza, sul presupposto che la cartella, adottata ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, avesse natura di mero atto di riscossione e non di atto impositivo, con conseguente esclusione dalla definizione agevolata.

La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso del contribuente contro il diniego. La Commissione tributaria regionale accoglieva l’appello, ritenendo la fattispecie condonabile e rilevando il difetto di motivazione dell’atto di diniego. L’Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta preliminarmente il terzo motivo, per la sua potenziale capacità assorbente. L’Agenzia sosteneva che la cartella, essendo emessa a seguito della liquidazione della dichiarazione dei redditi e della constatazione della mancanza o insufficienza dei versamenti, avesse valore di mero atto di riscossione, con esclusione della condonabilità ai sensi dell’art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011.

Il motivo è infondato. Le Sezioni Unite n. 18298 del 25 giugno 2021 hanno affermato che anche il giudizio avente ad oggetto l’impugnazione della cartella emessa in sede di controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 dà origine a una controversia suscettibile di definizione agevolata, qualora la cartella costituisca il primo ed unico atto con cui la pretesa fiscale è comunicata al contribuente.

La Corte ricostruisce il percorso delle Sezioni Unite, che hanno valorizzato la sostanziale continuità normativa tra l’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 e le precedenti disposizioni in materia, tra cui l’art. 16 della legge n. 289 del 2002 e l’art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011. Viene richiamato il contrasto giurisprudenziale tra l’indirizzo che escludeva la condonabilità delle cartelle ex art. 36-bis e quello che, di segno opposto, la ammetteva in presenza di un atto impositivo autonomo.

La portata del principio delle Sezioni Unite si estende al caso in esame, sia per la rilevata continuità normativa tra le disposizioni succedutesi nel tempo, sia per il diretto riferimento delle argomentazioni ivi esposte proprio ai contrapposti orientamenti formatisi sull’art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011. Nel caso di specie non risulta dedotto che la cartella sia stata preceduta da accertamento e non costituisca il primo ed unico atto di comunicazione della pretesa fiscale.

Il terzo motivo va quindi rigettato, con integrazione della motivazione resa dalla Commissione tributaria regionale. Restano assorbiti il primo e il quarto motivo: il riconoscimento della condonabilità della cartella in ragione della sua natura esclude ogni ulteriore rilievo sull’illegittimità del diniego e sul preteso difetto di motivazione della sentenza impugnata.

Il secondo motivo è inammissibile. L’oggetto del giudizio è l’illegittimità del diniego di definizione, non la legittimità dell’atto condonabile. Il mezzo non censura specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha osservato come l’istanza di definizione fosse stata formulata prima del deposito della sentenza della Commissione tributaria provinciale, avvenuto in data 15 febbraio 2013. Il motivo è altresì infondato, non essendo documentato il passaggio in giudicato della sentenza richiamata.

Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità. Non si applica l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, essendo la parte soccombente un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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