Giudicato interno sull’indennità di sminamento e questione nuova in cassazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5813 del 05.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento in primo grado del diritto del lavoratore all’indennità, ancorché espresso con la formula della parziale cessazione della materia del contendere, se non impugnato, forma giudicato interno sul fondamento normativo della domanda. Ne consegue che in cassazione il datore di lavoro non può contestare in radice il presupposto normativo della pretesa, essendo ormai discutibile soltanto il quantum debeatur, sotto il profilo della prescrizione parziale e della prova documentale delle singole giornate. La questione di diritto prospettata per la prima volta in legittimità, senza corrispondenza nelle eccezioni dei gradi di merito, è inammissibile. L’adempimento spontaneo e le eccezioni limitate al numero delle giornate sono incompatibili con una difesa volta a negare l’intero fondamento della pretesa.
Il Fatto
Il lavoratore, premesso di avere prestato servizio presso il Ministero della Difesa nel settore di bonifica e rastrellamento degli ordigni esplosivi, ha chiesto al giudice del lavoro la condanna del datore di lavoro al pagamento dei benefici economici previsti dall’art. 10, comma 1, del d.lgs. luogotenenziale n. 320 del 1946, maturati negli anni dal 1974 al 2006.
Il Tribunale, a fronte del parziale riconoscimento del diritto e dell’eccezione di prescrizione, ha dichiarato parzialmente cessata la materia del contendere e ha respinto la domanda per il resto. La Corte d’Appello di Napoli, accogliendo l’impugnazione del lavoratore, ha accertato il diritto all’indennità per 507 giornate maturate tra il 1998 e il 2006, con condanna al pagamento da quantificare in separato giudizio. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Il Ministero denuncia, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 e dell’art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 2268 del d.lgs. n. 66 del 2010. Sostiene che la Corte territoriale non avrebbe potuto applicare l’art. 10 del d.lgs. luogotenenziale n. 320 del 1946, dovendosi ritenerlo abrogato per effetto della sopravvenuta contrattazione collettiva conseguente alla privatizzazione del pubblico impiego.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il Ministero pone una questione che non era stata oggetto di eccezione in primo grado, come esso stesso riconosce. Dalla sentenza impugnata emerge che in primo grado il Ministero, oltre a eccepire la parziale prescrizione, aveva eccepito anche la parziale cessazione della materia del contendere, avendo riconosciuto il diritto all’indennità per un numero inferiore di giornate rispetto a quelle rivendicate.
L’eccepita parziale cessazione della materia del contendere, accolta come tale dal Tribunale e non impugnata, comporta la formazione del giudicato interno sul diritto del lavoratore all’indennità. Può ormai discutersi soltanto del quantum debeatur, sotto il profilo della prescrizione parziale e della mancanza dei documenti necessari a dimostrare lo svolgimento dell’attività di sminamento in giornate ulteriori.
La Corte, richiamando Cass. S.U. n. 8980/2018, rileva il carattere improprio dell’uso della formula «cessazione della materia del contendere», trattandosi di un mero adempimento parziale in assenza di un accordo sopravvenuto tra le parti. Resta tuttavia che l’adempimento spontaneo, unito a due eccezioni volte a contestare soltanto il numero delle giornate, è incompatibile con una difesa che ora nega in radice il presupposto normativo dell’intera domanda.
Il riconoscimento del fondamento normativo della domanda, in mancanza di impugnazione, è passato in giudicato. Il Ministero non allega che le giornate spontaneamente riconosciute fossero tutte maturate prima del sopravvenire della contrattazione collettiva, né aveva mai motivato il parziale diniego con la sopravvenuta abrogazione della norma invocata. Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Non sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato, essendo la parte ricorrente un’amministrazione centrale dello Stato.
Nota della Redazione
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