Rateizzazione e riliquidazione d’imposta nei termini di decadenza (Cass. civ. Sez. V n. 434 del 08.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione, l’art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973 impone al concessionario di notificare la cartella di pagamento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello della dichiarazione per le somme dovute a seguito della liquidazione ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973. L’esito demolitorio del giudizio di merito, pur accompagnato dalla richiesta di riliquidazione dell’imposta, implica una riedizione del potere impositivo quando siano scaduti i termini di legge per il suo esercizio, non prorogabili dal giudice in assenza di apposita previsione normativa. Nel regime anteriore alle modifiche introdotte dall’art. 7, comma 2, lett. u), d.l. n. 70 del 2011, la garanzia fideiussoria ex art. 3-bis d.lgs. n. 462 del 1997 era condizione obbligatoria di accesso alla rateizzazione e la soglia di Euro 50.000 si parametrava all’intero debito fiscale, non a quello ridotto da un pagamento spontaneo.
Il Fatto
Il contribuente impugnava una cartella di pagamento per IVA, IRAP, IRES e ritenute non versate relative all’anno 2007. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso e dichiarava la nullità della cartella, disponendone la riliquidazione tenuto conto della rateizzazione in atto.
La Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello dell’Agenzia delle Entrate. Riteneva la rateizzazione legittima, la sospensione dei versamenti giustificata dai benefici per i residenti in zone terremotate e non necessaria la garanzia fideiussoria, stante l’ammontare del debito erariale. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi; l’intimata non si costituiva.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la violazione degli artt. 13 e 25 d.P.R. n. 602 del 1973. La Corte lo accoglie in relazione al secondo parametro, rilevato che l’art. 13 risulta abrogato dall’art. 37 d.lgs. n. 46 del 1999. Il potere impositivo si era ormai consumato: l’annullamento della cartella seguito dalla richiesta di riliquidazione non può reviviscere termini scaduti, che il giudice non può prorogare.
Il percorso argomentativo si ancora alla natura del processo tributario come giudizio di «impugnazione-merito». Richiamando Cass. n. 34723 del 2022, la Corte ricorda che il giudice non può limitarsi ad accertare genericamente la debenza dell’imposta demandandone la quantificazione a una parte del giudizio, poiché l’art. 35, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, letto alla luce degli artt. 111 Cost., 6 CEDU e 47 CDFUE, esclude la pronuncia di condanna indeterminata.
Anche il secondo motivo è fondato. La violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. emerge perché dalla sentenza impugnata non risulta in quale parte del ricorso introduttivo il contribuente avesse dedotto la sospensione dei ratei per i benefici delle zone terremotate. La CTR ha fondato la decisione su ragioni di fatto mai allegate dalla parte.
Il terzo motivo, sulla violazione dell’art. 3-bis d.lgs. n. 462 del 1997, è parimenti fondato. La Corte ricostruisce il testo applicabile ratione temporis: la comunicazione di irregolarità era stata notificata il 19/05/2010, quando la norma recitava «Se le somme dovute sono superiori». Solo con l’art. 7, comma 2, lett. u), d.l. n. 70 del 2011 tali parole sono state sostituite dal riferimento all’importo delle rate successive alla prima. Prima di tale modifica, per somme dovute dovevano intendersi quelle riferite all’intero debito fiscale e la garanzia era condizione obbligatoria di accesso alla rateizzazione.
Il quarto motivo, sull’omessa notifica dell’avviso bonario, è inammissibile: la questione non è stata affatto decisa dalla CTR, che l’ha ritenuta assorbita. I primi tre motivi sono accolti, la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche sulle spese.
Nota della Redazione
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