L’onere della prova nelle frodi carosello e i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 1600 del 24.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni soggettivamente inesistenti rilevanti ai fini dell’I.V.A., l’onere della prova grava sull’Amministrazione finanziaria, che può assolverlo anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti. Il vizio di motivazione apparente della sentenza di merito ricorre solo quando non sia possibile individuare gli elementi da cui il giudice ha tratto il proprio convincimento, ovvero quando tali elementi siano indicati senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo impossibile il controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento. Al di fuori di tale ipotesi di carenza radicale, le insufficienze motivazionali non sono censurabili in sede di legittimità, non essendo il giudice del merito tenuto a dare conto dell’esame di tutte le prove acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti.
Il Fatto
La società contribuente impugnava l’avviso di accertamento emesso per il periodo d’imposta 2016, con cui l’Amministrazione finanziaria, sulla base di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, aveva contestato la partecipazione ad una frode carosello in ambito I.V.A., recuperando a tassazione l’imposta indebitamente detratta per € 1.191.251,00, oltre interessi e sanzioni.
Il giudice di primo grado dichiarava inammissibile il ricorso. In sede di appello, il giudice tributario riformava tale pronuncia, rigettando però il ricorso nel merito. La società proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, deducendo il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza d’appello, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., in relazione agli artt. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, nonché all’art. 111, sesto comma, Cost.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha scrutinato il motivo di ricorso, ritenendolo manifestamente infondato. Ha preliminarmente ricostruito l’istituto della motivazione apparente, richiamando i propri precedenti (Cass. n. 18231/2016 e Sezioni Unite n. 8053/2014), secondo cui tale vizio ricorre quando il provvedimento non consenta di ravvisare gli elementi da cui il giudice ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza una approfondita disamina logica e giuridica. Tale situazione non si è verificata nel caso di specie, giacché il giudice d’appello aveva esposto un iter logico ben delineato, affrontando le eccezioni relative alla violazione del contraddittorio e all’onere della prova.
Quanto alla questione della violazione del contraddittorio, la Corte ha osservato che la doglianza era incompatibile con la ricostruzione fattuale, emergendo che le parti avevano intrapreso la procedura di adesione, considerata la sede massima di espressione dell’effettività del contraddittorio. In relazione all’onere probatorio, ha invece confermato che, nelle ipotesi di operazioni soggettivamente od oggettivamente inesistenti, il relativo onere grava sempre sull’Amministrazione finanziaria, la quale può legittimamente assolverlo tramite presunzioni, purché munite dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
La Corte ha quindi verificato che gli elementi posti a fondamento dell’accertamento — quali l’irregolarità delle operazioni intercorse con società sottoposte ad accertamenti, la misura minima del rincaro applicato e l’accertata collusione di membri e dipendenti della contribuente — erano stati valutati dal giudice di merito come indizi univoci della partecipazione alla frode. Ha inoltre ribadito che il giudice di merito non è tenuto a dare conto analitico di ogni risorsa probatoria, essendo sufficiente che esponga concisamente gli elementi essenziali, restando implicitamente disattesi gli argomenti incompatibili con la decisione adottata.
Infine, la S.C. ha disatteso anche il profilo concernente l’asserita violazione dei principi in tema di onere della prova, rilevando che la sentenza impugnata aveva correttamente applicato i principi espressi nei propri precedenti in materia. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della società alla rifusione delle spese di lite. In ragione della decisione di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., la Corte ha inoltre applicato la disciplina sulla responsabilità aggravata, condannando la ricorrente al pagamento dell’ulteriore somma di € 3.000,00 ex art. 96, terzo comma, c.p.c. in favore della controricorrente e di € 1.500,00 ex art. 96, quarto comma, c.p.c. in favore della cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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