Ratifica del decreto di accertamento residui e superamento del vizio di competenza (Corte dei Conti Sez. contr. Molise n. 64 del 04.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel controllo preventivo di legittimità sugli atti del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, il vizio di difetto di competenza territoriale del dirigente della sede coordinata che adotta il decreto di accertamento dei residui è rimovibile mediante la ratifica del provvedimento da parte dell’organo di vertice, che lo fa proprio prima della pronuncia della Sezione. La competenza a emettere i decreti di accertamento residui spetta all’ufficio deputato al coordinamento del bilancio e alla gestione delle risorse finanziarie, ovvero, per le opere localizzate in un diverso ambito territoriale, all’ufficio competente per materia e territorio secondo il criterio della prossimità. Il mancato impegno delle somme in conto residui è giustificato quando risultino sufficienti motivi ostativi alla individuazione certa del creditore, purché sia salvaguardato, in linea di principio, l’obbligo di impegno delle somme al perfezionarsi dell’obbligazione.

Il Fatto

La Sezione regionale di controllo per il Molise ha esaminato, per il controllo preventivo di legittimità, il decreto di accertamento residui con cui il Provveditorato interregionale per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata aveva conservato in conto residui, sul cap. 7007, la somma di € 677.281,71 destinata alla prosecuzione di opere pubbliche. L’atto era stato adottato dal dirigente della sede coordinata di Campobasso, ma riguardava residui relativi a opere portuali da realizzarsi in Puglia, presso il porto di Bari.

Dall’esame della documentazione sono emersi due profili critici: la competenza dell’ufficio che aveva adottato l’atto e la qualificazione degli importi come residui di stanziamento, benché i presupposti per l’impegno apparissero già esistenti. Chiarimenti richiesti e riscontro istruttorio non hanno superato i rilievi, sicché il magistrato istruttore ha proposto il deferimento al Collegio, fissato con ordinanza presidenziale per l’adunanza del 22 maggio 2024.

La Motivazione della Corte

Sul primo profilo, la Sezione ricostruisce l’assetto organizzativo del Provveditorato. In base all’art. 10, comma 6, del D.M. n. 481 del 30.11.2021, l’ente è articolato in uffici di livello dirigenziale non generale, tra cui l’Ufficio 1 (risorse umane, programmazione, bilancio e contabilità, con sede in Napoli), l’Ufficio 5 (tecnico e amministrativo per il Molise, con sede in Campobasso) e gli uffici con sede in Bari. Il d.P.C.M. n. 186 del 30.10.2023 conferma tale articolazione e prevede che presso ogni sede coordinata il Provveditore nomini un dirigente coordinatore e responsabile.

La fattispecie riguarda inequivocabilmente lavori di competenza dell’Ufficio 7, trattandosi del completamento delle strutture portuali nell’area Marisabella del porto di Bari. La competenza all’emissione dei decreti di accertamento residui spetta all’Ufficio 1, ovvero, per le opere localizzate in Puglia, agli uffici con sede a Bari. La Sezione non ravvisa alcuna ragione dell’intervento operativo della sede coordinata molisana. Neppure il decreto di conferimento delle deleghe al dirigente dell’Ufficio 5 vale a radicare la competenza, poiché la delega a sottoscrivere gli atti di accertamento residui è espressamente limitata alle attività rientranti nella competenza territoriale della sede coordinata di Campobasso.

La Sezione richiama, sul punto, la deliberazione della Sezione centrale del controllo di legittimità n. SCCLEG/1/2024/PREV, che ha riconosciuto la competenza territoriale della sede coordinata del Provveditorato ove si svolgono i lavori, in applicazione del criterio della prossimità territoriale rispetto all’opera da realizzare. Sussisteva dunque il dedotto difetto di competenza dell’organo che ha adottato l’atto.

Il vizio è stato tuttavia rimosso in limine del contraddittorio. Il Provveditore interregionale ha emesso un provvedimento di secondo grado, definito impropriamente “conferma”, con cui ha inteso ratificare il decreto, facendolo proprio e sanando la segnalata incompetenza. La Sezione prende atto della volontà provvedimentale di rimuovere il vizio tramite la ratifica da parte dell’organo competente, stigmatizzando peraltro la distonia dell’operato delle sedi rispetto all’assetto organizzativo.

Sul secondo profilo, la Corte osserva che i residui di stanziamento corrispondono a spese per le quali non si è ancora formalizzata alcuna procedura di impegno, non essendo individuato il creditore. Nella specie, l’impresa facente parte del raggruppamento era stata ammessa a concordato preventivo senza continuità aziendale e versava in situazione di irregolarità contributiva, con incertezza sul soggetto verso cui impegnare e pagare. Deve quindi ritenersi che sussistessero sufficienti motivi ostativi alla formalizzazione dell’impegno entro il termine dell’esercizio 2023, pur dovendosi ribadire la necessità di impegnare le somme al perfezionarsi dell’obbligazione, attenendo alla successiva fase della liquidazione l’individuazione dell’esatto ammontare del debito e della persona del creditore, ai sensi dell’art. 277, comma I, reg. cont.

In conclusione, con le precisazioni svolte e tenuto conto dell’avvenuta rimozione del vizio di competenza, la Sezione ammette l’atto al visto e alla registrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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