Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche e obblighi di dismissione degli enti locali (Corte dei Conti Sez. contr. Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 22.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nell’esercizio della funzione di controllo sulla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche degli enti locali, verifica la trasmissione dei provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 175/2016. L’adozione del provvedimento di ricognizione non esaurisce l’obbligo dell’ente: la dismissione delle partecipazioni non strategiche va definita e ultimata entro tempi congrui, senza protrazioni ingiustificate. L’ente è tenuto a verificare puntualmente la sussistenza dei presupposti di mantenimento e a motivare in modo specifico le misure adottate, rendicontandole nell’apposita relazione prevista dal comma 4 dell’art. 20 del TUSP.
Il Fatto
La Sezione di controllo per la regione Friuli-Venezia Giulia ha svolto il controllo sulla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche degli enti locali per le annualità 2019, 2020 e 2021, in attuazione degli obblighi previsti dall’art. 20 del d.lgs. n. 175/2016. La relazione istruttoria riferita al 2019 è stata inviata ai Comuni, alle Comunità e agli Enti di decentramento regionale e, successivamente integrata con le risultanze del 2020 e 2021, è stata trasmessa a tutti i Comuni e le Comunità presenti in regione al 31 dicembre 2021.
Gli enti sono stati invitati a presentare osservazioni entro un termine assegnato, al fine di promuovere il contraddittorio sulle risultanze istruttorie. All’esito delle verifiche sui sistemi informativi, i provvedimenti di razionalizzazione risultano tutti trasmessi e quindi adottati.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha anzitutto ricostruito il quadro normativo di riferimento, richiamando l’art. 100, secondo comma, della Costituzione, lo Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e la normativa di attuazione in materia di funzioni di controllo. Il parametro sostanziale del controllo è individuato nell’art. 20 del TUSP, che impone agli enti locali di adottare annualmente il provvedimento di ricognizione delle partecipazioni detenute e di programmarne la razionalizzazione.
Sul piano istruttorio, la Corte ha verificato l’avvenuta trasmissione dei provvedimenti attraverso il sistema Con.Te, la PEC e l’applicativo di protocollo. Da tale verifica emerge che gli enti hanno complessivamente adempiuto all’obbligo di adozione dei provvedimenti di razionalizzazione per le tre annualità considerate. La Sezione ha inoltre acquisito le osservazioni degli enti, inserendole nella stesura definitiva della relazione.
Il Collegio ha quindi approvato la relazione e ha formulato raccomandazioni agli enti. La prima concerne la necessità di definire e ultimare le procedure di dismissione in modo efficace, evitando che esse si protraggano oltre i tempi necessari. La seconda impone di verificare puntualmente la sussistenza dei presupposti previsti dal TUSP per il mantenimento delle partecipazioni.
La Sezione ha poi richiesto agli enti di motivare in modo puntuale le misure di volta in volta adottate, segnatamente quando ricorrano condizioni non in linea con i criteri del TUSP, e di monitorarne l’attuazione esplicitandola nella relazione prevista dall’art. 20, comma 4, del TUSP. Infine, ha raccomandato di adempiere scrupolosamente agli obblighi di razionalizzazione, provvedendo alla trasmissione dei provvedimenti non ancora pervenuti tramite il sistema Con.Te.
Sul piano degli effetti, la deliberazione dispone la trasmissione della stessa e della relazione allegata agli enti locali, alla Direzione Centrale Finanze della Regione e alla Direzione centrale autonomie locali, nonché la pubblicazione sui siti istituzionali della Corte dei conti e della Regione. Non si tratta di pronuncia giurisdizionale, ma di atto di controllo con funzione di indirizzo e raccomandazione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.