Governance differenziata e poteri derogatori per i grandi eventi sportivi (Corte dei Conti Sez. Riunite contr. n. 27 del 08.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso a Commissari straordinari, procedure autorizzative semplificate e deroghe alle discipline ordinarie costituisce una tecnica normativa ricorrente, estesa anche a eventi programmabili con largo anticipo. Tale modello richiede un costante bilanciamento tra esigenze di speditezza amministrativa e tutela dei principi di legalità, trasparenza e responsabilità. L’ampliamento della platea dei soggetti legittimati ad attivare le procedure commissariali, come nel caso del rafforzamento per UEFA Euro 2032, potrebbe incrementare il carico operativo della struttura, rendendo essenziale verificare l’adeguatezza delle risorse. I meccanismi di condizionalità finanziaria, quali la revoca automatica dei finanziamenti in caso di mancato rispetto dei cronoprogrammi, rafforzano il principio di responsabilizzazione delle amministrazioni attuatrici. Gli organi di controllo sono chiamati ad accompagnare l’attuazione delle misure non solo sotto il profilo della regolarità contabile e finanziaria, ma anche della valutazione dell’efficacia delle scelte organizzative.
Il Fatto
La Corte dei conti è stata convocata in audizione dinanzi alla VII Commissione della Camera dei deputati per l’esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di sport, grandi eventi ed efficacia del documento di identità. Il provvedimento, composto da 12 articoli e suddiviso in quattro Capi, introduce misure per assicurare gli impegni assunti dall’Italia per ospitare grandi eventi sportivi internazionali, interventi sulla governance del sistema sportivo, norme per eventi eccezionali non sportivi e disposizioni per la transizione alla carta d’identità elettronica.
La Motivazione della Corte
L’analisi della Corte si concentra sulla governance delineata dagli articoli da 1 a 3 del decreto-legge, evidenziando come non emerga un modello unico ma piuttosto una calibratura dello strumento sulla fase del ciclo di vita di ciascun evento. Per UEFA Euro 2032 si interviene su un Commissario straordinario già esistente, potenziandone lo strumentario organizzativo; per i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 la struttura commissariale è in fase di completamento e l’intervento è quasi interamente finanziario; per l’America’s Cup Napoli 2027 si privilegia una regolazione settoriale che non ricorre a un commissariamento in senso proprio, ma affida a Sport e Salute S.p.A. il ruolo di soggetto attuatore.
Quanto al rafforzamento del modello commissariale per Euro 2032, la Corte osserva che l’ampliamento della platea dei soggetti proponenti, ora comprensiva anche delle amministrazioni pubbliche, e l’introduzione della figura del sub-commissario regionale mirano a superare le criticità emerse nella prima applicazione della disciplina. L’eventuale inserimento di un magistrato amministrativo o contabile nella struttura è finalizzato a fornire maggiore solidità giuridico-contabile agli atti, riducendo il rischio di impugnazioni e contenziosi, ma potrebbe anche appesantire le procedure affidate alla struttura commissariale.
In relazione ai Giochi del Mediterraneo, la Corte valuta positivamente l’introduzione di un cronoprogramma vincolante presidiato da una clausola di revoca automatica del finanziamento in caso di mancata realizzazione delle opere al 31 dicembre 2026, ritenendo tali meccanismi di condizionalità finanziaria coerenti con un’orientamento verso una gestione delle risorse pubbliche fondata sulla misurazione dei risultati.
Per l’America’s Cup Napoli 2027, l’analisi si sofferma sulle deroghe settoriali in materia di frequenze radio, fiscalità agevolata e rapporti di lavoro. La Corte evidenzia come l’esenzione contributiva per i lavoratori assunti per l’evento configuri una rinuncia a maggior gettito, da valutare nel quadro delle limitazioni agli aiuti di Stato e del rispetto del principio di invarianza finanziaria.
Particolare attenzione è dedicata alla riforma dell’Unione Italiana Tiro a Segno, che introduce una separazione funzionale tra attività istituzionali e attività sportive, realizzata mediante un organismo interno dotato di autonomia patrimoniale, gestionale e contabile. La Corte osserva che la riforma implicherà un’attenta fase di attuazione, nella quale sarà determinante verificare l’effettiva capacità del nuovo assetto di realizzare gli obiettivi senza determinare duplicazioni di funzioni o incrementi indiretti della spesa.
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Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.