Reati ostativi e automatismo nel diniego di rinnovo del permesso di soggiorno (TAR Lombardia n. 699 del 19.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rinnovo del permesso di soggiorno, la condanna per uno dei reati indicati dall’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998, da intendersi richiamati tramite il rinvio all’art. 380, commi 1 e 2, cod. proc. pen., determina il diniego del titolo di soggiorno in modo vincolato, quale atto dovuto, senza che residuino margini di discrezionalità in ordine alla concreta pericolosità sociale dello straniero, alla modestia dell’episodio criminoso o al suo grado di integrazione. La valutazione è già compiuta a monte dal legislatore con effetti vincolanti per l’amministrazione. L’unica eccezione all’automatismo si configura quando il soggetto sia titolare di legami familiari rilevanti ai sensi dell’art. 29 d.lgs. n. 286/1998, poiché in tal caso l’amministrazione deve ponderare la tutela della pubblica sicurezza con la vita familiare. Resta irrilevante, a questi fini, l’intervenuta estinzione della pena a seguito dell’esito positivo dell’affidamento in prova, incidendo essa solo sulla pena e non sugli accadimenti storico-giuridici del reato.

Il Fatto

Il ricorrente, straniero presente in Italia da lungo tempo, ha impugnato il provvedimento con cui il Questore ha respinto la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, chiedendo contestualmente l’accertamento del diritto al rilascio del titolo per ragioni di lavoro o familiari. Il diniego si fonda su una pluralità di condanne, tra cui quella per detenzione illegale di armi e detenzione abusiva di munizioni, intervenuta ex art. 444 cod. proc. pen. nel 2019. Nel provvedimento si dà atto dei legami familiari dello straniero in Italia, ritenuti però recessivi rispetto alla tutela della sicurezza pubblica.

Il ricorrente ha dedotto l’omessa considerazione delle osservazioni procedimentali, l’impedimento all’esecuzione delle prescrizioni impartite dal Tribunale di Sorveglianza, l’illegittimo automatismo tra condanne penali e diniego, nonché la violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità. Il Ministero dell’Interno si è costituito depositando la relazione dell’ufficio competente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto il quadro normativo. L’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 impone il rifiuto o la revoca del titolo quando manchino i requisiti dell’art. 4; il comma 3 di tale articolo preclude il rilascio allo straniero condannato, anche con sentenza non definitiva o a seguito di patteggiamento, per i reati richiamati dall’art. 380, commi 1 e 2, cod. proc. pen. Da qui la regola dell’atto dovuto: nessuna valutazione concreta di pericolosità è consentita all’amministrazione, perché già effettuata dal legislatore in relazione alla tipologia delittuosa, con effetti vincolanti.

Nel caso di specie il giudice qualifica il reato per cui lo straniero è stato condannato come ostativo: trattasi di detenzione illegale di più armi comuni da sparo, riconducibile alla lettera g) dell’elenco richiamato. Ne deriva che non si imponeva alcuna autonoma valutazione di pericolosità né doveva essere apprezzato l’inserimento lavorativo. Il Collegio osserva, in via ulteriore, che la Questura ha comunque svolto tale valutazione, considerando la pluralità delle condanne, la revoca dei benefici e la reiterazione degli illeciti.

Il secondo motivo è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la pena risulta ad oggi estinta e l’adozione del provvedimento non ha precluso l’esecuzione delle prescrizioni. Il Collegio richiama comunque l’orientamento per cui l’estinzione della pena non incide sugli accadimenti storico-giuridici del reato, e distingue la giurisprudenza invocata dal ricorrente, riferita al diverso diniego di permesso di soggiorno di lungo periodo.

Quanto alla dedotta tutela rafforzata dei soggiornanti di lungo periodo, il giudice rileva che il ricorrente non è titolare di tale titolo, sicché la disciplina assunta come violata non è applicabile. Viene invece in rilievo il combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998: in presenza di reati ostativi l’unica eccezione all’automatismo opera se il soggetto vanti legami familiari rilevanti ex art. 29, da ponderare nel bilanciamento con la pubblica sicurezza. Nel caso concreto la Questura ha considerato la situazione familiare, ritenendo prevalenti le esigenze di sicurezza, valutazione giudicata non irragionevole né sproporzionata.

Il Tribunale esclude poi che i figli minori risiedano con il padre, sulla base della documentazione in atti, e ritiene sfornita di prova la deduzione secondo cui il ricorrente sarebbe l’unica fonte di sostentamento del nucleo familiare, emergendo dall’estratto contributivo l’attività lavorativa della compagna e la non sussistenza di figli a carico. Il ricorso è quindi respinto, con condanna alle spese, restando ferma la possibilità per l’amministrazione di valutare, su istanza e in presenza dei presupposti, il rilascio di altro titolo di soggiorno a tutela dell’unità familiare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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