Ottemperanza al giudicato sulla Carta Elettronica del Docente e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 698 del 19.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, accerta la perdurante inottemperanza dell’Amministrazione al giudicato che abbia riconosciuto il diritto alla Carta Elettronica del Docente e ordina l’esecuzione nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. La richiesta di interessi legali e rivalutazione va accolta nei limiti e secondo il titolo riconosciuto dalla sentenza ottemperanda, che li prevede in via alternativa e non cumulativa ai sensi dell’art. 22, comma 36, l. n. 724/1994. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e, cod. proc. amm. è esclusa quando l’oggettiva complessità gestionale del contenzioso seriale e l’esiguità del debito la rendano manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva. In caso di inutile decorso del termine si nomina commissario ad acta il dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale, che agisce quale organo ausiliario del giudice e non nell’esercizio di poteri amministrativi di cura dell’interesse pubblico.

Il Fatto

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Cremona che aveva accertato il suo diritto all’attribuzione della Carta Elettronica del Docente per tre anni scolastici, in misura di euro 500,00 annui, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, l. n. 724/1994, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito ai conseguenti adempimenti.

Il Ministero si è costituito in giudizio senza svolgere difese. La questione approda al giudice amministrativo perché l’Amministrazione non ha dato esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza di merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che la sentenza di cui si chiede l’esecuzione è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del giudice ordinario, configurandosi così la fattispecie di cui all’art. 112, comma 2, lett. c, cod. proc. amm. Risulta inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, poiché la notificazione della sentenza è intervenuta il 23.10.2024 e il ricorso è stato notificato il 5.9.2025.

Nel merito il ricorso è fondato. Il Ministero non ha dedotto né dimostrato di avere ottemperato al giudicato, e la sua inottemperanza perdura. La Sezione dà continuità all’orientamento già espresso su controversie analoghe con numerose pronunce. Quanto agli interessi legali e alla rivalutazione, la richiesta è accolta, ma non nei termini formulati dalla parte: la sentenza ottemperanda li ha riconosciuti in via alternativa e non cumulativa, ravvisandone il titolo nell’art. 22, comma 36, l. n. 724/1994.

Il Collegio ordina pertanto al Ministero di dare esecuzione alla sentenza nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione se anteriore, mediante il riconoscimento del beneficio. Per il caso di persistente inadempimento nomina commissario ad acta, con facoltà di delega, il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia. Questi agirà, su semplice richiesta della parte interessata, non nella qualità di dirigente dell’Amministrazione scolastica, ma quale organo ausiliario del giudice, che sostituisce l’Amministrazione nell’esercizio concreto del potere procedimentale cui la stessa si è sottratta. Il suo compito è dare attuazione alla pronuncia, anche mediante poteri amministrativi non esercitati, secondo il principio affermato dall’Adunanza Plenaria n. 8 del 2021, e comprende l’ordine alla struttura tecnica di includere la ricorrente tra i soggetti che possono conseguire il bonus.

È invece respinta la richiesta di condanna al pagamento di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e, cod. proc. amm. La norma esclude le astreintes quando risultino manifestamente inique o sussistano altre ragioni ostative, valutabili in concreto secondo l’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014. Rilevano, nel caso, sia l’oggettiva complessità della gestione della mole di condanne disposte nell’ambito del contenzioso seriale, sia l’esiguità del debito, tale da rendere la penalità eccessivamente afflittiva. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione a favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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