Conferma destinazione agricola nel nuovo PRG: insindacabile la scelta di pianificazione salvo macroscopica illogicità (TAR Abruzzo n. 173 del 03.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le scelte di pianificazione urbanistica dei Comuni sono espressione di ampia discrezionalità e sono sindacabili in sede giurisdizionale solo in presenza di evidenti e macroscopici vizi di illogicità, contraddittorietà o irragionevolezza. La valutazione dell’idoneità delle aree a soddisfare specifici interessi urbanistici non è censurabile per disparità di trattamento, salvo che ricorrano errori di fatto o abnormi illogicità. Nell’adozione di un nuovo PRG non è richiesta una specifica motivazione sulla singola previsione, gravando l’obbligo di motivazione sul complesso delle scelte effettuate dall’ente locale, secondo criteri di sufficienza e congruità. La conferma della precedente destinazione agricola di un fondo non lede l’affidamento del proprietario.
Il Fatto
Una società agricola impugnava la delibera commissariale di approvazione del nuovo piano regolatore generale di un Comune abruzzese, nella parte in cui i propri terreni venivano confermati in zona E1 “agricola normale” ed E2 “agricola di rispetto ambientale”. La delibera era stata adottata in esecuzione di precedenti sentenze che avevano annullato il PRG per mancata valutazione ambientale strategica.
La ricorrente lamentava che aree limitrofe, un tempo agricole, avevano assunto destinazione ricettivo-alberghiera, pur presentando caratteristiche simili alle proprie. Deduceva, quindi, la violazione del principio di omogeneità, l’arbitrarietà e la carenza istruttoria della scelta urbanistica, nonché l’assenza di motivazione sulla diversa zonizzazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui le scelte di pianificazione sono connotate da ampia discrezionalità e non richiedono una motivazione analitica per ogni singola particella. L’obbligo motivazionale, infatti, grava sull’assetto complessivo del piano e trova soddisfazione nei criteri di sufficienza e congruità, non già nella spiegazione delle singole previsioni (cfr. Cons. Stato, IV, n. 6483 del 2018).
Quanto alla dedotta disparità di trattamento, il Collegio ha precisato che la valutazione dell’idoneità delle aree a soddisfare interessi urbanistici specifici è sottratta al sindacato di eccesso di potere per disparità, salvo errori di fatto o abnormi illogicità (cfr. Cons. Stato, II, n. 3806 del 2019). La verifica concerne il profilo macroscopico della scelta, non il confronto puntuale tra fondi contigui.
Nel caso di specie, la natura intrinsecamente agricola dei terreni della ricorrente, emersa dalla documentazione fotografica versata in atti, ha escluso il travalicamento dei limiti di ragionevolezza della scelta pianificatoria. Il Tribunale ha, inoltre, rilevato l’assenza di un legittimo affidamento alla modifica della destinazione, trattandosi di conferma della precedente vocazione agricola, e ha ritenuto non dimostrata la coincidenza tra le caratteristiche dei fondi della società e quelli limitrofi destinati a ricettività alberghiera. Il ricorso è stato, pertanto, respinto, con compensazione delle spese di lite.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.