Danno da ritardo nella demolizione dell’abuso edilizio: onere di allegazione e prova (TAR Calabria n. 656 del 13.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di risarcimento del danno da ritardo nell’esercizio dei poteri ripristinatori in materia edilizia è soggetta al pieno onere di allegazione e prova dell’an debeatur. Non basta dedurre l’illegittimità dell’inerzia dell’amministrazione: occorre indicare e provare i pregiudizi concretamente patiti e il nesso causale con la condotta omessa. La richiesta di liquidazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 cod. civ. opera sul solo piano del quantum debeatur e non supplisce al deficit di allegazione del danno. In assenza di prova del pregiudizio, la domanda risarcitoria è infondata.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un fabbricato confinante con un immobile oggetto di ordinanza di demolizione per sopraelevazione abusiva, ha chiesto al Comune di dare esecuzione al provvedimento repressivo rimasto inottemperato. A fronte dell’inerzia dell’ente, ha proposto ricorso ex artt. 31-117 c.p.a. per l’accertamento del silenzio-inadempimento e il risarcimento dei danni quantificati in via equitativa, deducendo pregiudizi al proprio immobile derivanti dalla mancata tempestiva repressione dell’abuso.

Con sentenza non definitiva questo Tribunale ha accolto la domanda di accertamento, qualificando i poteri sanzionatori omessi come dovuti e vincolati, e ha rimesso al rito ordinario la trattazione della sola domanda risarcitoria. Il Consiglio di Stato, in altro giudizio, ha poi dichiarato illegittimo l’atto di acquisizione al patrimonio comunale, in quanto esteso oltre la sola tettoia abusiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio qualifica la domanda risarcitoria come avente ad oggetto non i danni connessi al cd. ritardo mero, bensì i pregiudizi arrecati al fabbricato del ricorrente quale conseguenza diretta del ritardo con cui il Comune ha dato seguito all’ordinanza di demolizione. Il ritardo è provato dall’ordine giudiziale contenuto nella sentenza non definitiva, che ha qualificato i poteri sanzionatori come aventi natura dovuta e vincolata.

Una volta accertata la spettanza del bene della vita, il giudice amministrativo richiama il consolidato orientamento per cui il risarcimento presuppone la prova del danno patito. Costituiva onere del ricorrente allegare in modo preciso e comprovare, anche in via indiziaria, l’an debeatur, indicando i pregiudizi concretamente incisi nella propria sfera giuridica.

Tale onere, osserva il Collegio, non è stato assolto: l’istante si è limitato ad affermare apoditticamente l’esistenza di danni, senza chiarire sotto quale profilo le sue facoltà dominicali sarebbero state pregiudicate dall’inerzia comunale. Difetta, dunque, la dimostrazione del nocumento e del rapporto di causa-effetto con la condotta omessa.

Ne consegue la mancata prova anche del quantum debeatur, indicato in una somma senza alcun supporto probatorio. La richiesta di liquidazione equitativa non può colmare questa lacuna: l’art. 1226 cod. civ. presuppone provata l’esistenza di danni risarcibili e opera solo quando il pregiudizio non sia quantificabile nel suo preciso ammontare. Il Collegio richiama sul punto la giurisprudenza amministrativa e la Cassazione civile sez. III n. 6329 del 2019, secondo cui grava sulla parte l’onere di provare non solo l’an, ma anche ogni elemento utile alla quantificazione.

La domanda risarcitoria è pertanto infondata e viene rigettata, con condanna del ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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