Reati ostativi e diniego di rinnovo del permesso di soggiorno: preclusione automatica (TAR Piemonte n. 365 del 20.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rinnovo del permesso di soggiorno è rifiutato, ai sensi dell’art. 4, comma 3, e dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, quando lo straniero sia stato condannato per i reati ivi richiamati, tra cui l’estorsione e la fabbricazione o detenzione di documenti falsi. La preclusione opera in via automatica, poiché la valutazione di pericolosità sociale è compiuta a monte dal legislatore. Tale automatismo è derogabile solo in presenza di vincoli familiari qualificati, che impongano una comparazione tra l’interesse alla pubblica sicurezza e la tutela dei rapporti familiari. Non assumono rilievo, in senso contrario, né la risalenza nel tempo della condanna né la disponibilità di un’occupazione regolare. Resta fermo il potere-dovere dell’amministrazione di valutare in concreto la pericolosità, ove il provvedimento non si fondi sul solo dato formale della condanna.
Il Fatto
Il ricorrente è entrato in Italia nel febbraio 2008 con un visto per cure mediche, ottenendo il relativo permesso di soggiorno. Nel settembre 2009 ha conseguito un titolo ai sensi della legge n. 102/2009 (emersione dal lavoro irregolare), poi rinnovato fino al 2020. Alla scadenza ha presentato istanza di rinnovo, respinta dalla Questura di Torino in ragione di due condanne: una a due anni e un mese di reclusione per la violazione dell’art. 497-bis cod. pen. e una, pronunciata in appello, per estorsione.
Il ricorrente ha impugnato il diniego, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, sostenendo che l’amministrazione avrebbe applicato un mero automatismo sanzionatorio senza valutare la sua situazione sociale e lavorativa né le gravi conseguenze del provvedimento. L’istanza cautelare è stata respinta in sede camerale e la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal quadro normativo di riferimento. L’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998 impone il rifiuto del rinnovo quando manchino i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno, salvo che siano sopraggiunti nuovi elementi o si tratti di irregolarità amministrative sanabili. L’art. 4, comma 3, del medesimo decreto individua, tra l’altro, nella condanna per determinati reati una causa ostativa all’ingresso.
Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il Tribunale osserva che il rigetto del rinnovo disposto nei confronti dello straniero condannato per reati ostativi costituisce esito di una preclusione automatica. Questa non è superabile né dalla risalenza nel tempo della condanna né dalla disponibilità di un’occupazione regolare, perché la valutazione circa la pericolosità sociale è già compiuta a monte dal legislatore. L’automatismo è derogabile solo in presenza di vincoli familiari qualificati, che impongano una comparazione tra l’interesse alla pubblica sicurezza e la tutela dei rapporti familiari.
Nel caso concreto il Collegio rileva che l’amministrazione non si è limitata al dato formale della condanna. Il provvedimento ha evidenziato i reati di estorsione, frode nel farsi rilasciare certificati del casellario e uso indebito degli stessi, nonché fabbricazione o detenzione di strumenti destinati alla falsificazione. Ha inoltre valutato in concreto la pericolosità, osservando che lo straniero, pur regolarmente soggiornante dal 2009 e dunque in condizione di maturare un adeguato inserimento sociale e familiare, ha optato per la devianza e l’illegalità, con condotte che denotano una personalità incline al reato anche quale fonte di sostentamento.
Il Tribunale ha infine escluso la ricorrenza di seri motivi, in particolare di carattere umanitario o derivanti da obblighi costituzionali o internazionali, che precludessero l’adozione del provvedimento. La valutazione amministrativa è stata ritenuta immune da censure di ordine logico, con conseguente rigetto del ricorso e condanna del ricorrente alle spese di lite.
Nota della Redazione
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