Accesso alle informazioni ambientali e riservatezza aziendale nel bilanciamento (TAR Umbria n. 188 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso alle informazioni ambientali di cui al d.lgs. n. 195/2005, quando l’autorità pubblica o l’operatore economico controinteressato opponga una causa di esclusione oggettivamente sussistente, fondata sulla tutela della riservatezza commerciale o industriale, l’istante è tenuto ad allegare un interesse all’ostensione qualificato e circostanziato. La regola della Direttiva 2003/4/CE, per cui l’informazione ambientale è resa a chiunque ne faccia richiesta senza obbligo di dichiarare il proprio interesse, non esime l’istante dall’indicare le ragioni specifiche della richiesta una volta attivato il contraddittorio. In difetto di tale allegazione, il bilanciamento tra diritto di accesso e riservatezza non può essere sindacato e il diniego, anche formatosi per silenzio, resta legittimo.
Il Fatto
Un’associazione di protezione ambientale ha chiesto al Comune di Trevi l’accesso a documentazione relativa a una cava, comprensiva dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, della delibera di ratifica della copianificazione e delle perizie giurate contenenti i dati sui quantitativi annui di materiale estratto. L’istanza qualificava i dati come informazioni ambientali ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a), nn. 1 e 3, del d.lgs. n. 195/2005 e richiamava il diritto di accesso riconosciuto a chiunque, senza obbligo di dichiarare il proprio interesse.
Il Comune, dopo aver notificato l’istanza alla società titolare della cava ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. n. 184/2006 e ricevuta un’opposizione per tutela della riservatezza aziendale, non ha provveduto, lasciando formare il silenzio diniego. L’associazione ha impugnato tale silenzio davanti al giudice amministrativo, dolendosi del difetto di motivazione e della violazione della disciplina sull’accesso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto le eccezioni di inammissibilità. L’oggetto della richiesta è circostanziato e non presenta carattere meramente esplorativo, poiché individua gli atti e i dati ricercati con sufficiente precisione.
Nel merito il ricorso è infondato. Il Tribunale riconosce che gli atti concernenti il titolo di legittimazione dell’attività di cava non sono sottratti all’accesso. Tuttavia, in applicazione dei principi di efficienza e cooperazione dell’azione amministrativa, l’istante che conosca l’esistenza degli atti e ne indichi data e numero deve accedervi tramite la pubblicità telematica istituzionale, salvo che gli elementi per reperirli non siano conoscibili.
Il Comune avrebbe dovuto fornire tale precisazione invece di restare silente, ma il rilievo non inficia l’esito, poiché l’interesse dell’associazione si concentra sulla documentazione ulteriore, relativa ai dati quantitativi del materiale cavato, ragionevolmente non pubblicati sul sito dell’ente.
La questione centrale riguarda l’art. 5, comma 2, lett. d), del d.lgs. n. 195/2005, che esclude l’accesso quando possa derivare pregiudizio alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali. Il confine tra accesso civico generalizzato e riservatezza aziendale è variabile e richiede che l’interesse all’accesso sia specificamente declinato, perché l’amministrazione possa valutarne la prevalenza.
Nel caso concreto un siffatto interesse specifico non è stato comunicato al Comune né precisato in giudizio. La sentenza del TAR Toscana n. 748/2025, invocata dalla ricorrente, è stata riformata in appello: secondo Cons. Stato n. 9787/2025, in presenza di una causa di esclusione oggettivamente sussistente, l’istante deve allegare un interesse particolarmente qualificato per far prevalere l’accesso sulla riservatezza comprovata. Il Collegio dubita della piena sovrapponibilità dei casi, ma reputa dirimente, per escludere l’illegittimità del silenzio, la mancata comunicazione di qualsiasi elemento sull’interesse specifico sotteso alla richiesta. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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