Reati ostativi all’emersione: diniego automatico senza margini discrezionali (TAR Toscana n. 650 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego dell’emersione del rapporto di lavoro irregolare, fondato sulla commissione di uno dei reati ostativi indicati dall’art. 103, comma 10, lett. c), del d.l. n. 34/2020, convertito con legge n. 77/2020, è atto vincolato. Il legislatore considera tali reati di per sé espressivi di pericolosità sociale e, pertanto, motivo di rigetto automatico della domanda. All’Amministrazione non residua alcun margine di discrezionalità valutativa. Non incide sulla concessione del beneficio l’estinzione del reato, in assenza di espressa previsione legislativa; rileva, invece, la sola riabilitazione, che deve risultare richiesta e conseguita. La valutazione complessiva degli elementi favorevoli e la partecipazione procedimentale non possono superare il carattere ostativo della condanna non contestata.
Il Fatto
Il ricorrente impugna il decreto con cui la Prefettura ha respinto la sua istanza di emersione, presentata ai sensi dell’art. 103 del d.l. n. 34/2020, finalizzata al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. Il diniego, adottato in data 12 novembre 2021, si fonda sul parere non favorevole della Questura, che ha attestato come l’interessato, all’esito di accertamenti di polizia, risultasse condannato per reati ostativi alla concessione del beneficio.
L’Amministrazione si costituisce con memoria di stile. Il ricorrente lamenta l’incidenza di condanne risalenti, l’estinzione di reati a seguito dell’affidamento in prova, l’inserimento lavorativo e sociale e la mancata considerazione degli elementi favorevoli, oltre alla violazione delle prerogative partecipative. La domanda cautelare è respinta con ordinanza del 17 novembre 2022.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta il nucleo della controversia muovendo dalla qualificazione del provvedimento impugnato. Il rigetto dell’istanza si basa sulla rilevata commissione di reati ostativi previsti dall’art. 103, comma 10, lett. c), del d.l. n. 34/2020. Si tratta di fattispecie che il legislatore considera di per sé espressive di pericolosità sociale e, in quanto tali, causa di rigetto automatico della domanda di emersione.
Da questa premessa discende la conseguenza centrale. All’Amministrazione non residua alcun margine di discrezionalità. La circostanza della condanna non è mai stata contestata dall’interessato, né in sede procedimentale né in giudizio. Il ricorrente si è limitato a evidenziare l’estinzione di imprecisati reati, seguita al positivo superamento dell’affidamento in prova ai servizi sociali, e l’astratta possibilità di conseguire la riabilitazione.
Il Collegio esclude che l’estinzione del reato possa rilevare. In assenza di espressa previsione legislativa, essa non incide sulla possibilità di concedere il beneficio. Sul punto richiama un precedente del T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, n. 2432 del 2025 e, per argomento, il Consiglio di Stato n. 1910 del 2022. La riabilitazione, invece, nel caso concreto non risulta né richiesta né conseguita.
Le restanti censure non superano questo nucleo. Il dedotto difetto di motivazione è respinto perché il diniego richiama la natura ostativa delle condanne non contestate. La doglianza sulla violazione delle prerogative partecipative è smentita dagli atti: il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della l. n. 241/1990 è stato inviato e l’interessato ha presentato osservazioni e istanza di accesso, cui l’Amministrazione ha dato risposta con nota del 6 dicembre 2021. Il ricorso è respinto con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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