Sei scatti stipendiali non spettano al personale congedato per inabilità (TAR Toscana n. 649 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei aumenti periodici di stipendio, da computare nella base di calcolo del trattamento di fine servizio, spetta al solo personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e non è esteso al personale delle Forze Armate collocato in quiescenza per fisica inabilità. L’art. 1911, terzo comma, d.lgs. n. 66/2010 richiama espressamente l’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 con riguardo al solo personale delle Forze di polizia a ordinamento militare, restando estranei i corpi che non costituiscono forze di polizia ai sensi dell’art. 16 legge n. 121/1981. La scelta del legislatore di riservare il beneficio a tale categoria non integra una disparità di trattamento sindacabile, corrispondendo alla peculiarità delle funzioni svolte e alla non omogeneità dei compiti rispetto alle altre categorie delle Forze Armate, con conseguente infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale prospettate in riferimento agli artt. 3, 32 e 38 Cost.
Il Fatto
Due militari, già appartenenti all’Esercito e alla Marina Militare e collocati in quiescenza per fisica inabilità, hanno adito il TAR Toscana chiedendo l’accertamento del diritto alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita. Deducevano che nella base di calcolo del trattamento di fine servizio l’INPS avrebbe dovuto includere anche i sei scatti stipendiali previsti dall’art. 1911 d.lgs. n. 66/2010 e dall’art. 4 d.lgs. n. 165/1997, con conseguente condanna dell’Istituto al pagamento delle differenze, oltre interessi e rivalutazione.
L’INPS si è costituito contestando la pretesa. In una successiva memoria i ricorrenti hanno prospettato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1911, terzo comma, d.lgs. n. 66/2010, per asserita violazione degli artt. 3, 32 e 38 Cost., sostenendo che il beneficio avrebbe ormai acquisito la funzione di ristoro economico per chi abbandona il servizio per cause di salute indipendenti dalla propria volontà.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso muovendo dal dato testuale. Gli stessi ricorrenti avevano evidenziato che l’art. 11 legge n. 231/1990, nella parte in cui estendeva il beneficio ai sottufficiali delle Forze Armate, è stato abrogato e sostituito dall’art. 1911 d.lgs. n. 66/2010, che ha attribuito lo stesso beneficio alle sole Forze di polizia.
Il percorso argomentativo si fonda sul richiamo all’art. 16 legge n. 121/1981, cui rinvia l’art. 6 d.l. n. 387/1987. Tale disposizione perimetra la nozione di Forze di polizia senza distinguere tra ordinamento civile e militare, ma con esclusione delle Forze Armate, che non sono forze di polizia ai sensi della medesima norma. Il Tribunale richiama sul punto CGARS n. 1329 del 2022.
Il Collegio esamina poi i primi due commi dell’art. 1911. Il beneficio dei sei aumenti periodici è previsto per gli ufficiali in servizio permanente quale alternativa alla promozione alla vigilia del collocamento a riposo, disciplinata dall’art. 1082, abrogato dall’art. 1, comma 258, legge n. 190/2014. Venuta meno la promozione, i militari non possono invocare una prestazione alternativa, configurandosi un’obbligazione facoltativa e non alternativa, con estinzione per impossibilità della prestazione principale ex art. 1256 cod. civ. Il secondo comma, parimenti, subordina il beneficio a condizioni legittimanti ritenute non ricorrenti nel caso di specie.
Quanto alle censure di incostituzionalità, il Tribunale le ha ritenute infondate. La ratio della disciplina risiede in una scelta discrezionale del legislatore, che con il Codice dell’ordinamento militare ha confermato il regime dell’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 per le sole Forze di polizia a ordinamento militare, riconoscendo la peculiarità delle mansioni svolte e la mancanza di omogeneità di funzioni con le altre categorie delle Forze Armate. Ne deriva il rigetto del ricorso, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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