Vicinitas insufficiente senza prova del pregiudizio concreto da piano attuativo (TAR Toscana n. 655 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo di annullamento la vicinitas, intesa come stabile collegamento con l’area interessata dall’intervento, è condizione necessaria ma non sufficiente a radicare l’azione. Essa può fondare la legittimazione ad agire, ma non anche l’interesse al ricorso, che richiede la lesione attuale, personale e concreta della posizione soggettiva. Nell’impugnazione di strumenti urbanistici generali o attuativi, il semplice rapporto di vicinato non basta: occorre allegare e provare uno specifico pregiudizio, quale la diretta incidenza su beni del ricorrente o un significativo decremento del loro valore o utilità. Il generico danno all’assetto del territorio o alla vivibilità, riferibile a qualsiasi residente, non integra l’interesse ad agire.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un’unità immobiliare e comproprietario di una strada vicinale posta nelle adiacenze di un centro ippico, impugnava davanti al TAR Toscana la delibera consiliare di approvazione del piano di recupero dell’area specialistica destinata all’attività ippica, oltre alla delibera di adozione, al verbale della conferenza paesaggistica e al regolamento urbanistico vigente. Il piano prevedeva il potenziamento della struttura esistente con scuderie, ampliamento del punto di ristoro, una giostra, un fienile e una copertura per il campo di allenamento, su una superficie coperta pari a circa la metà del massimo consentito dallo strumento urbanistico.
Nel corso del giudizio il ricorrente impugnava con motivi aggiunti i permessi di costruire rilasciati in attuazione del piano, deducendone l’illegittimità derivata. Le parti resistenti eccepivano l’irricevibilità e l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e di interesse.
La Motivazione della Corte
Il collegio affronta in via preliminare l’eccezione di inammissibilità per difetto di legittimazione e interesse, ritenendola fondata. Richiamando l’Adunanza plenaria n. 9 del 2014, il Tribunale ricorda che l’azione di annullamento presuppone il titolo, l’interesse ad agire e la legitimatio ad causam. Nel processo amministrativo non è consentito adire il giudice al solo fine di ripristinare la legalità dell’azione amministrativa, se ciò non si traduca in un beneficio specifico e argomentato per il ricorrente.
La vicinitas viene qualificata come elemento necessario ma non sufficiente. Essa può fondare la legittimazione attiva a condizione che vi si accompagni la lesione concreta e attuale della posizione soggettiva. Il collegio richiama Cons. Stato, sez. II, n. 5505 del 2021 e Cons. Stato, sez. V, n. 5908 del 2017: lo stabile collegamento con l’area non è decisivo per riconoscere l’interesse, occorrendo la dimostrazione di un danno certo o altamente probabile.
La valutazione si declina diversamente a seconda dell’oggetto dell’impugnazione. Per gli strumenti urbanistici, generali e attuativi, l’azione è ammissibile solo se il ricorrente si dolga di prescrizioni che riguardano direttamente i suoi beni o ne comportino un significativo decremento di valore o utilità. Il collegio cita Cons. Stato, sez. II, n. 6938 del 2019 e Cons. Stato, sez. IV, n. 5674 del 2017: proprio per gli atti di pianificazione, dai quali i suoli del vicino non sono incisi direttamente, la vicinitas non è sufficiente.
Nel caso concreto, il Tribunale rileva che la documentazione prodotta è insufficiente a dimostrare la proprietà. Anche prescindendo da tale profilo, gli interventi del piano interessano esclusivamente particelle di proprietà delle proponenti, come attestato nella delibera di adozione e confermato dalla convenzione urbanistica. Quanto al paventato incremento del traffico, il piano prevede una diramazione e un percorso alternativo che alleggerirà il transito dei mezzi pesanti lungo il tratto stradale interessato dalle abitazioni. Quanto al punto di ristoro, la destinazione a bar-ristorante risulta funzionalmente vincolata all’attività ippica dalle norme tecniche e dalla convenzione, con esclusione di ogni uso autonomo.
Il ricorrente non ha dunque allegato né provato uno specifico e concreto pregiudizio. Ricorso e motivi aggiunti sono pertanto inammissibili, con integrale compensazione delle spese di lite in ragione della complessità della vicenda.
Nota della Redazione
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