Portare due coltelli a serramanico in luogo pubblico esclude la particolare tenuità (Cass. pen. Sez. VII n. 32006 del 25.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La detenzione di due coltelli a serramanico di lama pari a 6,2 cm, pronti all’uso e portati con sé in luogo pubblico, integra il reato di cui all’art. 4 legge n. 110/1975 e presenta un’intrinseca pericolosità che esclude la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. Il giudice di merito, nel valutare i presupposti della causa di non punibilità, deve considerare le modalità del fatto, la pericolosità della condotta e i precedenti penali del reo, che danno conto della non occasionalità di condotte violative di leggi e prescrizioni. È inammissibile il ricorso che, proponendo una lettura alternativa degli elementi acquisiti, si limiti a denunciare indimostrate carenze motivazionali e a chiedere un riesame nel merito della vicenda processuale.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli, in data 28/10/2024, ha confermato la condanna alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 4 legge n. 110/1975. Con un’articolata censura lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, deducendo carenze argomentative della sentenza impugnata e chiedendo il riesame nel merito della vicenda processuale. Il ricorrente censura, inoltre, il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione rileva che il ricorso, pur formalmente articolato, si sostanzia in una lettura alternativa degli elementi acquisiti. La vicenda risulta già vagliata dalla Corte territoriale nel rispetto delle regole della logica e delle risultanze processuali, secondo il consolidato orientamento richiamato (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017).

Quanto alla particolare tenuità del fatto, il giudice di merito ha valutato tutte le circostanze relative alle modalità del fatto e alla pericolosità della condotta. In particolare, ha segnalato la disponibilità di due coltelli a serramanico entrambi di lama di 6,2 cm, pronti all’uso e portati con sé nel marsupio tenuto a tracolla. Ha inoltre evidenziato che l’imputato non aveva dato giustificazione della detenzione nell’immediatezza e che, nella prospettazione offerta dopo la conclusione delle indagini, era stato del tutto impreciso e non riscontrabile sul luogo, sulle modalità e sulla committenza del lavoro che avrebbe dovuto effettuare con quei coltelli.

La Corte territoriale ha altresì sottolineato che l’imputato si accompagnava in luogo pubblico con quelle armi insieme a soggetto gravato da precedenti penali. Ha richiamato tutti gli elementi incompatibili con i requisiti richiesti dall’art. 131-bis cod. pen.: l’intrinseca pericolosità delle due armi e la possibilità di immediato utilizzo, nonché i precedenti penali per violazione del foglio di via obbligatorio, che davano conto della non occasionalità di condotte violative di leggi e prescrizioni.

La sentenza impugnata evidenzia dunque l’insussistenza dei presupposti per l’invocata causa di non punibilità, in considerazione di elementi oggettivamente dimostrativi della gravità del fatto. Il ricorso esprime argomenti di mero dissenso ed evoca genericamente il dato, del tutto irrilevante ai fini dell’integrazione dell’illecito contravvenzionale, che non risulta che le armi siano state utilizzate per commettere attività illecite. Del tutto generica è anche la doglianza sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che non tiene conto della motivazione del giudice di merito, fondata sui precedenti penali dell’imputato e sull’assenza di altri elementi positivi.

Per queste ragioni il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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