Revoca della sospensione condizionale in appello e divieto di reformatio in peius (Cass. pen. Sez. VI n. 38203 del 24.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Non viola il divieto di reformatio in peius il giudice di appello che, in presenza di impugnazione proposta dal solo imputato, revochi la sospensione condizionale della pena nelle ipotesi previste dall’art. 168, commi primo e terzo, cod. pen. In tali casi il provvedimento ha natura dichiarativa, riguardando effetti che si producono ope legis e presupponendo un’attività puramente ricognitiva, non discrezionale né valutativa. Diversa è l’ipotesi del comma secondo del medesimo articolo, che ha natura costitutiva e implica un giudizio sull’indole e sulla gravità del reato, rispetto al quale l’imputato deve essere posto nella condizione di difendersi. La sentenza di patteggiamento, equiparata per legge alla sentenza di condanna, costituisce titolo idoneo per la revoca della sospensione precedentemente concessa.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, all’esito del giudizio abbreviato, ha dichiarato l’imputato colpevole del reato di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990, ritenuta la recidiva semplice e le attenuanti generiche prevalenti su di essa, applicata la continuazione e la diminuente per il rito.
La Corte di appello di Genova ha confermato la condanna e, inoltre, ha revocato la sospensione condizionale della pena riconosciuta all’imputato da una precedente sentenza di patteggiamento, divenuta irrevocabile nel 2019. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi: la manifesta illogicità della motivazione sul diniego dei lavori di pubblica utilità, la violazione del divieto di reformatio in peius e la richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rigettato tutti i motivi. Quanto al primo, il ricorrente non si è confrontato con la condizione di tossicofilia dell’imputato, ritenuta dalla Corte di appello di per sé idonea a fondare una prognosi negativa sull’osservanza delle prescrizioni. Il ricorso che critichi una sola delle rationes decidendi, ove la motivazione ne presenti plurime, autonome e autosufficienti, è inammissibile per aspecificità.
Il secondo motivo è infondato. I giudici di appello hanno fatto corretta applicazione dell’art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen., rilevando che i delitti per cui si procede sono stati commessi entro il quinquennio dalla sentenza che aveva disposto la sospensione. La revoca del beneficio non contravviene al divieto di reformatio in peius, perché in tale ipotesi si tratta di un provvedimento dichiarativo, che presuppone un’attività puramente ricognitiva e non discrezionale. La sentenza di patteggiamento, equiparata per legge alla condanna, costituisce titolo idoneo per la revoca ai sensi dell’art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen.
Il terzo motivo è stato dichiarato irrilevante e manifestamente infondato. La Corte ha rilevato che il difensore, nel computo della pena complessiva, non ha considerato il periodo di custodia cautelare e di arresti domiciliari subiti dall’imputato, che riduce in modo cospicuo l’entità della pena da scontare. La dedotta impossibilità di accedere al beneficio esecutivo ex art. 656, comma 5, cod. proc. pen. non consegue quindi alla reformatio in peius, ma all’ammontare delle pene riportate dal condannato.
La Corte ha inoltre osservato che l’effetto pregiudizievole lamentato non deriva dal divieto di reformatio in peius né dalla revoca di ufficio, bensì dalla determinazione legislativa del limite dei quattro anni, stabilita non irragionevolmente dal legislatore, non sussistendo pertanto i presupposti per sollevare la questione di legittimità costituzionale. Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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