Omesso avviso al difensore di fiducia: nullità assoluta ex art. 178 c.p.p. (Cass. pen. Sez. I n. 19329 del 27.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputato o dal condannato integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo, lett. c), e 179, comma primo, cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza. Non rileva, in senso contrario, che la notifica sia stata effettuata al difensore d’ufficio, né che all’udienza abbia partecipato un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen. La rituale e tempestiva nomina fiduciaria impone al giudice di rispettare il diritto dell’interessato ad avere un difensore di sua scelta, riconosciuto dall’art. 6, comma terzo, lett. c), CEDU.

Il Fatto

Il Tribunale di sorveglianza di Milano aveva rigettato le istanze di ammissione all’affidamento in prova al servizio sociale e, in subordine, alla detenzione domiciliare presentate da un condannato in stato di libertà, in relazione a una pena per truffa aggravata. A fondamento del diniego, i giudici di merito avevano valorizzato lo stato di irreperibilità dell’istante e il suo disinteresse per il procedimento.

Avverso tale ordinanza, il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, l’omessa notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale al proprio difensore di fiducia, regolarmente nominato, e la mancata notifica all’interessato presso il domicilio eletto.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, soffermandosi sulla natura della nullità derivante dall’omesso avviso al difensore di fiducia. Richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 24630 del 2015, ha precisato che tale omissione determina una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo, lett. c), e 179, comma primo, cod. proc. pen., quando la presenza del difensore è obbligatoria. La circostanza che la notifica sia stata effettuata al difensore d’ufficio o che in udienza fosse presente un sostituto non è idonea a sanare il vizio, poiché viene leso il diritto dell’imputato ad avere un difensore di sua scelta.

Nel caso di specie, la Corte ha rilevato una situazione di oggettiva incertezza circa la corretta notifica al difensore di fiducia. Dagli atti emergeva, infatti, che il decreto di fissazione dell’udienza era stato notificato a un difensore che non era più tale, mentre la nomina del difensore d’ufficio appariva basata su una presunta rinuncia del difensore di fiducia, mai rinvenuta in atti.

Tale incertezza riverberava i propri effetti anche sulla notifica all’interessato. La Corte ha evidenziato che, ove in sede di rinvio si accerti che il difensore di fiducia ultimo nominato non aveva ricevuto notifica e non aveva rinunciato al mandato, la notifica all’interessato dovrà essere rinnovata presso il difensore di fiducia e non già presso un difensore d’ufficio erroneamente nominato. Alla luce delle evidenziate incertezze, la Corte ha disposto l’annullamento con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Milano per un nuovo giudizio, nel quale andranno effettuate le verifiche indicate ed eventualmente rinnovate le notifiche.

Nota della Redazione

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