Corruzione per atto contrario: irrilevante il mancato verificarsi dell’utilità (Cass. pen. Sez. VI n. 24072 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio si perfeziona, alternativamente, con l’accettazione della promessa ovvero con la dazione-ricezione dell’utilità; ove alla promessa segua la dazione, il reato giunge a consumazione solo in tale ultimo momento. Ne consegue che non rileva il mancato verificarsi dell’utilità promessa né la mancata realizzazione dell’attività oggetto del mercimonio. In tema di misure cautelari personali, il requisito dell’attualità del pericolo di recidiva non è equiparabile all’imminenza di specifiche occasioni di ricaduta nel delitto e richiede una valutazione prognostica tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti. Il ricorso che deduca l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è inammissibile se propone una diversa ricostruzione dei fatti, non sindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
Il Tribunale di Roma, con l’ordinanza impugnata, ha rigettato la richiesta di riesame proposta dal ricorrente e ha confermato il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina aveva disposto nei suoi confronti la misura coercitiva degli arresti domiciliari.
Al ricorrente è contestato il delitto di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio. In qualità di presidente della commissione di un pubblico concorso, avrebbe predisposto in anticipo le tracce delle prove, facendole pervenire a una candidata, e avrebbe adoperato per far rinunciare la vincitrice, così da favorire l’aggiudicazione del posto a persona gradita al sindaco. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: erronea applicazione dell’art. 319 cod. pen. e vizio di motivazione sugli indizi; erronea applicazione dell’art. 274 cod. proc. pen. in ordine alla concretezza e attualità del pericolo di recidiva.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il ricorso. Il primo motivo è inammissibile: la doglianza si risolve in una sollecitazione a un rinnovato esame delle risultanze indiziarie, non consentito nel giudizio di legittimità. Esula dai poteri della Cassazione una diversa lettura degli elementi di fatto, la cui valutazione è riservata al giudice di merito, né la mera prospettazione di una valutazione alternativa integra vizio di legittimità. Il riferimento è a Sezioni Unite n. 6402 del 1997 e a Sez. II n. 31553 del 2017.
Il Tribunale del riesame, sulla base delle intercettazioni e dei servizi di osservazione, ha ricostruito le fasi dell’accordo corruttivo con motivazione congrua. I giudici di merito hanno accertato che il sindaco intendeva far vincere il posto a una candidata per ottenere il suo sostegno e fece contattare il ricorrente; le intercettazioni dimostrano la predisposizione delle tracce, la consegna alla candidata, la correzione degli elaborati in violazione dell’anonimato e il tentativo di far rinunciare la vincitrice, consentendo lo scorrimento della graduatoria.
La Corte afferma che nessun rilievo possono assumere le vicende successive all’accordo e la volontà originaria della vincitrice di non rinunciare al posto. La corruzione è consumata per effetto del semplice accordo: non rileva che l’attività promessa non sia stata realizzata o non abbia sortito effetto. Il reato si perfeziona alternativamente con l’accettazione della promessa o con la dazione-ricezione dell’utilità; ove alla promessa segua la dazione, solo in tale momento il reato viene a consumazione, secondo Sezioni Unite n. 15208 del 2010. Le promesse costituenti il corrispettivo risultano accertate con motivazione non sindacabile.
Il secondo motivo è infondato. Il requisito dell’attualità del pericolo di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all’imminenza di specifiche occasioni di ricaduta e richiede una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, senza necessità di prevedere specifiche occasioni di recidiva. I giudici del riesame hanno ritenuto il pericolo concreto e attuale valorizzando il ruolo del ricorrente in organismi indipendenti di valutazione e in una società partecipata, oltre alla nomina del 24 gennaio 2025, circostanze che confermano il perdurante ruolo decisionale. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
- Art. 274 c.p.p. – Esigenze cautelari
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso