Reati tributari, la rateizzazione non integra la causa di non punibilità (Cass. pen. Sez. III n. 39557 del 10.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reati tributari, la causa di non punibilità di cui all’art. 13 d.lgs. n. 74 del 2000 opera solo se il pagamento integrale del debito d’imposta interviene entro la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, e, nel rito abbreviato, entro l’inizio della discussione. L’accordo di rateizzazione tra contribuente e Amministrazione finanziaria non integra il presupposto della non punibilità: esso rimodula la scadenza dell’obbligazione sul piano tributario, ma non produce effetti sul piano penale, restando il reato configurabile in caso di mancata soddisfazione totale del debito. Il termine di tre mesi, prorogabile una sola volta, previsto dall’art. 13, comma 3, d.lgs. n. 74 del 2000, è funzionale a consentire l’adempimento utile a fruire delle cause di non punibilità dei commi 1 e 2, e la sua mancata concessione non è censurabile quando l’imputato stesso escluda di poter estinguere il debito nel termine.

Il Fatto

Due imputati erano stati condannati in primo grado, con rito abbreviato, per reati tributari: il primo per il delitto di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74/2000, il secondo per quello di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74/2000. La Corte d’appello di Bari aveva confermato le condanne.

Avverso la sentenza di appello entrambi proponevano ricorso per cassazione. Il primo imputato lamentava la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità dell’art. 13 d.lgs. n. 74/2000, avendo sottoscritto un atto di adesione con rateizzazione, e deduceva che il giudice non aveva concesso il termine di tre mesi previsto dal comma 3. Il secondo contestava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce la funzione dell’art. 13 d.lgs. n. 74 del 2000: la norma valorizza le condotte di resipiscenza successive al fatto per assicurare la percezione del credito fiscale. I commi 1 e 2 disciplinano le cause di non punibilità legate al pagamento del debito; il comma 3 concede un termine di tre mesi, prorogabile una sola volta, per consentire l’adempimento utile.

Il passaggio decisivo è la netta distinzione tra piano tributario e piano penale. Secondo l’orientamento richiamato — Sez. 3, n. 10730 del 2022, Sez. 3, n. 16472 del 2020 e Sez. 3, n. 48375 del 2018 — l’accordo di rateizzazione rimodula le scadenze ma non esclude che, alla scadenza senza soddisfazione totale, il reato resti configurabile. L’effetto novativo resta circoscritto all’ambito tributario e non rileva ai sensi dell’art. 51 cod. pen. né dell’art. 59, comma quarto, cod. pen.

Il Collegio ribadisce che la sospensione del procedimento è finalizzata all’estinzione del debito, non a una mera dilazione. Poiché la difesa stessa aveva ammesso che l’ultima rata sarebbe scaduta nel marzo 2025 e che l’imputato non avrebbe potuto pagare tutto in tre mesi, anche prorogati, la richiesta era correttamente rigettata. Nel rito abbreviato il pagamento deve intervenire al più tardi prima dell’inizio della discussione (Sez. 3, n. 5457 del 2013).

Quanto al paventato disallineamento tra termine processuale e tempi della rateizzazione, la Corte ricorda che la Corte costituzionale, con le sentenze del 2017 e del 2019, ha dichiarato inammissibili le relative questioni, per indeterminatezza del petitum e per l’elevato tasso di manipolatività dell’intervento richiesto, rimesso alla discrezionalità del legislatore. La doglianza è dunque manifestamente infondata.

Gli altri due motivi sono inammissibili perché propongono per la prima volta in cassazione questioni non dedotte in appello: la non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis cod. pen. e il riconoscimento delle attenuanti generiche. I ricorsi vengono dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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